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Funzione giurisdizionale: E' il potere di applicare le norme alle fattispecie concrete (7 pagine formato doc)

VOTO: 5 Appunto inviato da flowers84

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE --> potere di applicare le norme alle fattispecie concrete RIFERIMENTI STORICI La funzione g ha le stesse caratteristiche della norma giuridica: astrattezza, generalità e coercibilità (è obbligatoriamente applicata); agli organi giudicanti spetta di accertare le eventuali violazioni e di applicare le norme dell'ordinamento ai casi concreti; presenta il requisito della neutralità (esercita unicamente al fine di assicurare il rispetto del diritto); l'applicazione delle norme alle situazioni concrete è affidata agli organi del potere giudiziario o giurisdizionale, inquadrati nella Magistratura EPOCA ANTICA --> a) Grecia: magistrati eletti o sorteggiati per un periodo limitato, inizialmente non ricevevano nessun compenso, in seguito vennero compensati; b) Roma: inizialmente la funzione g era affidata al re, con l'età repubblicana si afferma una specifica categoria di funzionari (cittadini maschi esponenti delle grandi famiglie) con nessuna retribuzione, in seguito nomina attribuita al console e nell'ultimo periodo all'imperatore PERIODO FEUDALE --> la Magistratura scompare e la funzione g è affidata al Signore feudale che applicava la “propria” legge RESTAURAZIONE (inizio 800) --> negazione dell'autonomia dei giudici, funzione g sotto il controllo del potere politico OGGI --> potere g separato e indipendente dagli altri poteri (in seguito a lotte per i diritti civili fondamentali e contro l'assolutismo), affermazione del principio di supremazia della legge (o di legalità: tutti, compreso il re, devono essere subordinati alla legge e il potere g dev'essere indipendente dalla Corona) --> solo agli inizi del 900 istituzione del Consiglio superiore della magistratura e della Corte suprema di giustizia in Italia) PRINCIPI autonomia e indipendenza dei giudici (dagli altri poteri dello stato) --> la giustizia è amministrata in nome del popolo (trova compimento nella sovranità popolare); carattere autonomo e indipendente della Magistratura: - riserva assoluta di legge in materia giurisdizionale: le norme della funzione g sono stabilite dalla legge - inamovibilità: i magistrati non possono essere dispensati, sospesi o destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (organo che assicura l'indipendenza organizzativa ai giudici) - assenza di rapporto gerarchico all'interno dell'ordine giudiziario: i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni, in base alla competenza (sono diversi per materia rispetto alle controversie per ambito territoriale e per gradi del procedimento giudiziario) imparzialità ed equità del giudizio --> nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge: - del giudice naturale: l'organo giudicante dev'essere stabilito prima che la controversia sorga (nel periodo fascista tale principio era ampiamente disatteso) | deroghe a tale principio (definite in via preventiva dalla l Continua »

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