L'iter legislativo: come funziona il processo di creazione di una legge

Iter legislativo: come si arriva alla promulgazione di una legge. le fasi del processo che porta una legge ad essere emanata

L'iter legislativo: come funziona il processo di creazione di una legge
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ITER LEGISLATIVO

palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati
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L’iter legislativo è il procedimento che occorre per dare vita a una nuova legge. In Italia esistono tre tipi d’iter legislativo: quello ordinario, quello abbreviato e quello aggravato.

vediamoli uno per uno, partendo da quello ordinario. L'iter legislativo ordinario - che vede coinvolte le due Camere, quella dei Deputati e il Senato della Repubblica - è composto da quattro fasi:

  • Iniziativa
  • Approvazione
  • Promulgazione
  • Pubblicazione

ITER LEGISLATIVO ORDINARIO

L'iniziativa di legge può essere presa da:

  • Il popolo con 50000 firme;
  • Il governo con un disegno legislativo;
  • Un qualsiasi parlamentare;
  • Il Consiglio Nazionale Economia Lavoro, o CNEL;
  • la Regione.

L’approvazione consiste in:

  • Lavoro in commissione
  • Discussione
  • Votazione.

La votazione a sua volta si articola in 2 fasi: na prima votazione articolo per articolo, e una seconda votazione del disegno di legge complessivo.

Se questo disegno di legge viene approvato dalla prima Camera, deve passare alla seconda, che rifarà le votazioni e potrà decidere se apportare dei cambiamenti al disegno di legge.

Se avviene una modifica, il disegno torna all’altra Camera fino a quando non si approva un testo uguale.

Il passare del disegno di legge da una camera all’altra viene chiamato Navetta parlamentare.

La terza fase è la Promulgazione.

Se la legge viene approvata dalle camere passa al Presidente della Repubblica.

Se il Presidente della Repubblica non è d’accordo sulla legge può esercitare il veto sospensivo (questo potere può essere esercitato una volta per legge) chiedendo alle Camere di apportare delle determinate modifiche al disegno di legge.

Se il presidente e d’accordo con questa legge la firma e si passa all’ultima fase dell’iter legislativo ordinario ovvero la pubblicazione.

Appena la legge viene approvato viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale e viene inserita nella “raccolta delle leggi e dei decreti”.

ITER LEGISLATIVO ABBREVIATO

Nel caso dell’iter abbreviato la commissione legislativa non ha il solo compito di esaminare il progetto e riferire alla camera d’appartenenza, (commissione referente), ma deve approvarlo articolo per articolo, lasciando alla camera la votazione globale.

In questo caso la commissione legislativa viene detta “deliberante”, appunto perché ha il compito specifico di decidere.

L’iter legislativo abbreviato non può essere sempre utilizzato. Ecco le materie che in base all’art.72 della costituzione non consentono l’utilizzo dell’iter legis abbreviato:

  1. Le leggi costituzionali, per le quali è prevista una procedura apposita;
  2. Le leggi elettorali, troppo importanti per non essere discusse da tutto il parlamento;
  3. I decreti legislativi, che presuppongono una delega data dal parlamento al governo;
  4. La ratifica dei trattati internazionali che, impegnando la dignità stessa del paese di fronte ad altri stati richiedono una solenne risoluzione del parlamento;
  5. L’approvazione di bilanci e consuntivi, che costituisce un mezzo attraverso il parlamento da un giudizio politico sull’operato del governo.

ITER LEGISLATIVO AGGRAVATO

L’iter legislativo aggravato viene utilizzato per creare leggi costituzionali.

Infatti la Costituzione rappresenta il cardine stesso dell’ordinamento giuridico di uno stato e per tanto è opportuno che le norme costituzionali non siano soggette alla normale procedura di approvazione, ma vengano invece promulgate grazie a un iter un po’ più complesso, che consenta una maggiore riflessione e tuteli la carta costituzionale da eventuali attacchi mirati a distruggerla o eliminarla.

La procedura aggravata richiede due approvazioni per ogni camera con un intervallo minimo di 3 mesi l’una dall’altra. Nella seconda votazione bisogna ottenere i 2/3 della maggioranza, e, se ciò non avviene, il popolo con 500.000 firme o 5 consigli regionali si può chiedere il referendum.

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