Le leggi antiche

Data di promulgazione delle principali leggi emanate fra il 494 a.c e il 693 d.c. (file.doc, 5 pag) (0 pagine formato doc)

Appunto di fenilxxx
LE LEGGI LE LEGGI (dal 494 a.C.
al 643 d.C.) LEGES SACRATE (494 a.C.) liberazione dai debiti; creazione dei Tribuni della Plebe, inviolabili, godevano di 3 diritti: IUS AUXILI: potevano aiutare un plebeo in difficoltà; IUS COERCITIONIS: potevano far rispettare le leggi favorevoli alla plebe; IUS INTERCESSIONIS: diritto di veto. LEX PUBLILIA (471 a.C.) Vengono istituiti i Comizi Tributi (assemblee della plebe). LEGES DUODECIM TABULAE (451-449 a.C.) E' il primo codice di leggi scritte. Fu compilato dai Decemviri Legibus Scribundi. Era basato sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. LEGES VALERIAE ORATIAE (449 a.C.) Stabiliscono che i Plebisciti (le deliberazioni dei Comizi Tributi) hanno valore legislativo esclusivamente per la plebe.
LEX CANULEIA (445 a.C.) Promulgata dal tribuno Canuleio. IUS CONNUBI: riconosce la validità giuridica del matrimonio tra patrizi e plebei; creava i tribuni militari con potestà consolare, perciò anche un plebeo sarebbe potuto diventare un console. LEX PUBLILIA (339 a.C.) Stabilisce che le deliberazioni dei Comizi Tributi (Plebisciti) valgono per la totalità della popolazione salvo sanzione del Senato. LEGES LICINIAE SEXTIAE (336 a.C.) Promulgate dai due tribuni della plebe Licinio Stolone e Sestio Laterano, sancivano che: nessun cittadino poteva possedere più di 500 iugeri di agro pubblico; era permesso ai plebei l'accesso a tutte le cariche tranne quella religiosa. PETELEIA PAPIRIA (326 a.C.) E' un provvedimento che vieta di fare schiavo o di vendere il debitore insolvente. LEX UGULNIA (300 a.C.) Concedeva il sacerdozio anche ai plebei. LEX ORTENSIA (287 a.C.) Promulgata dai due dittatori plebei Publilio Filone e Quinto Ortensio, rendeva i Plebisciti validi per tutto il popolo romano senza possibilità di alcuna sanzione da parte del Senato. LEX PROVINCIAE Costituzione particolare per ogni provincia. LEX AGRARIA (133 a.C.) Fatta promulgare da Tiberio Gracco. Proibiva a ciascun cittadino di conservare più di 500 iugeri dell'agro pubblico; stabiliva che le terre riprese dallo Stato fossero ridistribuite fra i cittadini più poveri. Mirava a: risollevare le sorti dell'agricoltura italiana; riformare la classe dei piccoli proprietari; allontanare dalla città una grande massa di disoccupati; liberare dalla miseria buona parte dei poveri. LEX FRUMENTARIA (123 a.C.) Fatta promulgare da Caio Gracco. Assicurava ai nullatenenti delle distribuzioni semigratuite di frumento. RIFORMA DELL'ESERCITO (104 a.C.) Istituita da Caio Mario. Ammetteva nell'esercito proletari volontari che ricevevano uno stipendio. Così l'esercito nazionale divenne esercito di mestiere. Mario fu costretto ad attuarla in seguito alla scomparsa della classe dei piccoli proprietari, principale fonte di reclutamento dell'esercito romano. LEX APULEIA DE MAIESTATE (100 a.C.) La prima è stata emanata da Apuleio e stabiliva che chiunque avesse leso la maestà del popolo romano avrebbe potuto subire delle pene (ad es. l'esilio). LEX IUL