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Appunti di Storia del diritto(Documento Word, 39 pag.) ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da astecca

Romano Romano L'attività dei magistrati giusdicenti specie del pretore con il suo editto è un possente fattore di sviluppo del diritto insieme con la giurisprudenza. L'editto e la giurisprudenza risentono della nuove realtà economica e specie dopo il 150 anche delle attività culturali. Per comprendere al meglio l'attività del pretore ma non solo bisogna avere chiare alcune nozioni di base e la formazione del processo privato che formula questa. Alcune nozioni di base. In sintesi vediamo che cosa si intende per ius civile (a), ius honorarium (b), ius gentium (c). ius civile nel senso più lato comprende le norme della città che si applicano ai soli romani, invece nel suo significato più stretto e tecnico è il diritto che si forma sulla base delle XII tavole grazie alla interpretatio dei giuristi pontefici e poi laici, quando questa è accolta dalla prassi giudiziaria. Fra il 150 ed il 100 a.C. i giuristi fanno rientrare nella ius civile stratta anche le leggi ed i plebisciti. Già dal 300 a.C. circa si inizia a superare il formalismo arcaico e comincia a formarsi il ius honorarium da horos = carico, in quanto nasce dall'attività giurisdizionale di alcuni magistrati (il pretore nato dal 367 ,dapprima, poi dal 242 il pretore Penegimo, e poi gli editti comuni che hanno una giurisdizione limitata alla compravendita di schiavi ed animali nei mercati; infine i governatori di provincia). I due pretori Urbano e Penegimo in virtù della loro facoltà di emettere ordinanze introducono man mano una nuova forma di processo più nota basata sul loro imperium e su apposite formule. Tuttavia al pretore che resta in carica un anno e che non è un tecnico del diritto ma un politico molte formule sono suggerite dai giuristi specie laici in veste di consiglieri o di consulenti delle parti di un processo. Perciò si è detto che il nuovo processo formulare in sostanza è una costruzione dei giuristi laici. Il diritto honorarium non è un diritto auto sufficiente perché presuppone l'esistenza del ius civile. Rispetto a questo esso ha una funzione pratica che può essere d'aiuto o integrazione o convenzione del ius civili. Il pretore non può creare situazioni di ius civili, ma può crearne i presupposti sul piano processuale. Oltre che il diritto honorarium le nuove esigenze economiche e culturali si vedono sull' ius gentium, cioè diritto dei popoli e non delle giurisprudenze. Risale al II sec. d.C. e quindi ( fonda la sua astrazione concettuale come una sorta di diritto comune a tutti i popoli) o problematica , nell'anno ius gentium risale già al II sec. a.C., quando i giuristi cominciano o elaborano in una prospettiva sempre romana. Nell' ius gentium vanno a confluire filoni diversi per origine e consistenza. I filone: è in effetti diritto comune a popoli che hanno un grado analogo di civiltà, ad esempio le fonti di schiavitù riconosciute nella prigionia di guerra o nella nascita da madre schiava o ancora certi rapporti di guerra o di pace. II filone: proviene dagli usi del comm Continua »

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