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VOTO: stellastellastella Appunto inviato da tati12

La Comunione di un diritto si verifica quando più persone sono contitolari del medesimo diritto La Comunione di un diritto si verifica quando più persone sono contitolari del medesimo diritto. (ES. alcune persone sono titolari di un diritto di usufrutto su un ristorante). Il codice civile disciplina in particolare la comunione della proprietà o di un altro diritto reale ma la relativa disciplina è applicabile anche alla contitolarità di altri beni. La comunione può essere: volontaria, quando deriva dalla volontà delle persone che vi partecipano; legale, quando è prevista da una disposizione di legge; incidentale, quando deriva da qualsiasi altro atto o fatto diverso dalla volontà dei partecipanti o dalla legge. La comproprietà consiste nel fatto che più persone sono contitolari di un diritto di proprietà sul medesimo bene. Ogni comproprietario ha il diritto di: utilizzare la cosa in comune e goderne gli eventuali frutti civili o naturali; disporre della propria quota; chiedere lo scioglimento della comunione in qualsiasi momento. Lo scioglimento però non può essere chiesto quando la comunione ha come oggetto delle cose che, se venissero separate, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate. L'amministrazione della cosa comune spetta congiuntamente a tutti i comproprietari, che hanno il diritto di partecipare alle decisioni relative alla sua gestione. Per le deliberazioni relative all'amministrazione della cosa comune la legge stabilisce particolari maggioranze, in alcuni casi solo economiche in altri anche economiche. Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice delle quote, vale a dire l'approvazione da parte di tanti comproprietari che rappresentino più della metà del valore della cosa; per gli atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione e per le innovazioni è richiesta la maggioranza numerica dei comproprietari, per gli atti di disposizione del bene comune è necessaria l'unanimità, ossia l'approvazione da parte di tutti i comproprietari. La divisione convenzionale risulta di un accordo con il quale i comproprietari determinano le modalità di scioglimento della cosa comune (contratto di divisione). La divisione giudiziale viene disposta, quando non si riesce a formare un accordo e vi sia la richiesta di uno o più comproprietari, con un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di divisione). La divisione in natura attribuisce a ciascun comproprietario un diritto di proprietà pieno ed esclusivo su una parte del bene. La divisione in denaro viene compiuta con la vendita del bene e la ripartizione del ricavato tra i comproprietari, in proporzione alla loro quota. Il condominio negli edifici riguarda gli immobili composti da più unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi. Il regolamento del condominio deve contenere le norme riguardanti l'uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell'edificio e l'amministrazione. Il regolamento di un condominio può ess Continua »

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