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L’operatore professionale di borsa, attività connesse e impresa commerciale, la capacità all’esercizio dell’impresa commerciale, s.n.c. - deroghe alla disciplina legislativa. ( 4 pg - formato word) ( formato doc)

VOTO: stellastellastella Appunto inviato da bubbyna

Diritto Commerciale Diritto Commerciale “L'operatore professionale di borsa”. E' da qualificarsi come “imprenditore commerciale”, un soggetto che risponda a tutti i requisiti indicati nell'art. 2082 ma che non sia né un piccolo imprenditore né un imprenditore agricolo. L'attività (concetto cardine della nozione di imprenditore secondo la legislazione vigente) ha una sua autonoma disciplina diversa e distinta da quella prevista per i singoli contratti ed atti giuridici attraverso i quali l'attività viene esercitata. Requisito della professionalità = abitualità del compimento di una certa attività che implica l'intento di lucro che va riferito alla attività complessivamente svolta, non già ai singoli atti; che è indipendente dalla sua effettiva realizzazione essendo sufficiente il solo proposito di realizzarlo; che è infine, indipendente dalla destinazione che viene data al guadagno effettivamente realizzato. Requisito della organizzazione: da non identificarsi necessariamente con l'azienda (che è la forma tipica di organizzazione), bensì in senso atecnico come stabile presenza nell'esercizio dell'attività di fattori estranei all'opera dell'imprenditore: fattori che possono essere rappresentati anche dal solo impiego di capitali (non solo propri ma anche di terzi). Attività economica: attività produttrice di nuova ricchezza essendo tale non solo quella diretta alla produzione di nuovi beni o manufatti, ma anche quella finalizzata alla loro circolazione, e proprio perché la circolazione dei beni aumentandone l'utilizzabilità accresce il benessere collettivo. Di conseguenza l'attività dell'operatore di borsa è da considerare un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (art. 2195 n. 2) ed organizzata essendo l'organizzazione nella specie rappresentata dall'assunzione di rilevanti responsabilità patrimoniali. “Attività connesse e impresa commerciale”. L'art. 2135 prevede per l'esercizio dell'attività agricola una speciale disciplina di favore che comporta la non assoggettabilità dell'imprenditore agricolo alle norme che compongono il c.d. statuto soggettivo dell'imprenditore commerciale. E parimenti agricole devono considerarsi anche le c.d. “attività connesse” a quelle propriamente agricole, a condizione che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura. L'evoluzione della normativa sull'agricoltura la si coglie soprattutto soffermando l'attenzione sulla attività di allevamento del bestiame e sulle attività connesse. L'allevamento del bestiame in particolare è stato sempre considerato un tipo di attività accessorio e strumentale rispetto alla coltivazione del fondo. Solo con la prima metà degli anni Trenta inizia ad affermarsi l'idea del carattere autonomo di questa attività che verrà definitivamente sancito dal cod. civ. del 1942. L'attività di allevamento del bestiame deve considerarsi attività in ogni caso agricola, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio della stessa. Se un Continua »

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