INTRODUZIONE INTRODUZIONE IL DIRITTO COMMERCIALE Concetto: è quella parte del diritto privato che regola i rapporti fra i privati che esercitano attività d'impresa. LE FONTI Prima del 1942: codice commerciale ( dir. dei commercianti) codice civile (dir. dei proprietari) Dopo il 1942 : codice civile: libro I - capacità all'esercizio d'impresa libro IV - contratti comm.li e titoli di credito libro V - imprenditore, società, azienda, segni distintivi, disciplina della concorrenza libro VI - efficacia probatoria delle scritture contabili leggi speciali L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE L'IMPRESA Concetto: organizzazione dei fattori produttivi diretta all'ottenimento di beni o di servizi destinati allo scambio Codice civile: è considerata soggettivamente con riferimento alla figura dell'imprenditore (Vlibro) L'IMPRENDITORE Concetto economico: soggetto attivo dell'impresa e del sistema economico funzione intermediatrice tra offerta di capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi funzione dirigente, rischia di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico Codice civile (art2082): “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” Attività economica : comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità ( scopo di lucro o obiettiva economicità) Organizzata : l'attività economica deve essere conseguenza dell'organizzazione dei fattori produttivi; Impresa senza organizzazione : artigiano come imprenditore o lavoratore autonomo come artigiano Organizzazione senza impresa : libero professionista (art.2238) Professionalmente : l'attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, sistematico, anche se non continuativo ( più atti di produzione o scambio o compimento di un singolo affare di rilevanza economica; esercizio sistematico di un'attività economica) CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE RISPETTO AI SOGGETTI In base alla natura giuridica : Imprese private: gestite da persone fisiche (persone giuridicamente private) Imprese pubbliche (artt. 2093-2201-2221) gestite da enti pubblici Enti che svolgono stabilmente e in modo esclusivo un'attività economica commerciale Sono soggetti al diritto comm.le, all'iscrizione nel pubblico registro delle imprese, alla liquidazione coatta amministrativa Enti che occasionalmente svolgono un'attività economica Non acquistano la qualità di imprenditori, non sono soggetti all'iscrizione né alle procedure concorsuali In base al numero : Imprese individuali: L'imprenditore è costituito da una sola persona fisica Imprese collettive : formate da più persone fisiche (società) Impresa familiare: art. 230 bis RISPETTO ALLE DIMENSIONI ORGANIZZATIVE Impresa propriamente detta: l'imprenditore coordina i fattori di produzione ma non fornisce il lavoro necessario alla produzione che è prestato da terzi (art,2082) Piccola impresa: l'imprenditore oltr Continua »