DIRITTO COMMERCIALE DIRITTO COMMERCIALE Perché si parla di diritto commerciale ? Perché è noto come un complesso di norme scaturite dalla prassi degli usi nei vari mercati. STORIA Quando l'europa usci dal medioevo contestualmente si verificò la rinascita delle città e l'aumento della popolazione anche perché i barbari non invadevano più l'europa. Cominciarono a nascere una serie di mercati nelle varie città; all'interno di ogni città poi si crearono delle corporazioni di mercanti che diventarono ben presto delle lobby. All'interno di queste lobbies si erano create una serie di norme che si adeguarono alle problematiche del commercio. Nel periodo napoleonico si arrivò alla creazione del codice civile e del codice di commercio. Anche dopo l'eliminazione delle corporazioni rimasero separati il codice civile e il codice di commercio. Differenze: Codice civile => stampo romanista Codice di commercio => stampo legato agli usi commerciali L'applicazione della legge dipendeva dalla persona alla quale si doveva far riferimento, se era un proprietario terriero si adottava il codice civile, se era un commerciante si adottava il codice di commercio. In particolare emerge la figura del commerciante: colui che compra per poi rivendere guadagnando la differenza (figura contrapposta al proprietario terriero). Mussolini non poteva accettare la presenza di 2 codici poiché aveva progettato una forma di collaborazione fra Stato e la camera dei fasci (ne entravano a far parte solamente i lavoratori, no proprietari terrieri). Si verificò cosi l'unificazione. Venne messo al centro del nuovo codice civile l'imprenditore: colui che organizza i mezzi della sua azienda, è un soggetto che lavora e il suo utile deriva appunto dal lavoro. Nasce anche la figura dell'impresa. Questa fu una unificazione forzata perché: - il codice del commercio è stato inserito nel codice civile nel libro del lavoro; es. imprenditore : agricolo (proprietario) : commerciale (mercante) - molti contratti commerciali sono inseriti nel libro delle obbligazioni; FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE - art. 2082 Imprenditore; - art. 2247 e seguenti Società; - contratti inseriti nel libro 4' del codice civile; - altre leggi che non possono entrare nel codice civile (legge fallimentare); - altre di provenienza esterna allo stato italiano, es: brevetti diritti d'autore (886) conc. sleale('25) cambiale e assegno (1930-31) Tali convenzioni sono state trasferite nelle singole legislazioni. - trattati CEE; - regolamenti : norme contrattuali generali direttamente applicabili che prevalgono sulla legge degli Stati; - direttile : non sono dirette ai cittadini ma agli Stati che hanno l'obbligo di recepirle; - decisioni. IMPRENDITORE (ART. 2082) E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Questo articolo è caratterizzato da 3 elementi: 1) ATTIVITA9 ECONOMICA, diretta allo produzione e allo scambio di beni e servizi . No colu Continua »