I fatti e atti giuridici I fatti e atti giuridici Essi sono tutti quegli accadimenti, naturali o umani, ai quali l'ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici, ossia la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici, cioè rilevanti per il diritto. Possono essere sia accadimenti naturali(i frutti di un albero spettano al proprietario) o compiuti consapevolmente dall'uomo(pescatore diventa proprietario del pesce che cade nella sua rete). Pertanto si distinguono in fatti giuridici in senso stretto in cui manca la volontà dell'uomo(fulmine) o quest'ultima non è rilevante(seminagione) e in atti giuridici caratterizzati da un'attività umana consapevole e voluta posta in essere da un soggetto capace di intendere e volere, questi atti possono essere illeciti o leciti. In relazione al rapporto tra volontà dei soggetti e conseguenze giuridiche gli atti possono suddividersi in: Atti giuridici in senso stretto: sono dei comportamenti volontari le cui conseguenze sono determinate dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti(se faccio passare una tubatura dell'acqua da due miei terreni e dopo questi mi vengono a mancare si costituisce una servitù anche se io non lo ho voluto). Questi atti possono essere materiali se consistono in una modificazione del mondo esterno o dichiarazioni di verità o di scienza. Negozi giuridici sono atti consapevoli e volontari le cui conseguenze sono determinate nel limite del possibile dai soggetti agenti. La volontà del soggetto serve anche per la determinazione degli effetti. Nei primi la volontà non ha grande importanza, nei secondi si. La fattispecie astratta è la situazione con cui il legislatore si riferisce quando detta divieti o precetti, quella concreta si riferisce al singolo caso concreto preso in considerazione. La fattispecie può essere semplice se prevede un solo atto(morte di un individuo), complessa con più atti, a formazione progressiva quando tra i fatti della fattispecie si costituisce un collegamento logico. I fatti giuridici possono essere positivi se si concretano in azioni o negativi se si concretano in omissioni. Il tempo e lo spazio sono molto importanti per il diritto, il tempo in particolare può dar luogo all'acquisto(usucapione o prescrizione acquistata) o alla perdita di un diritto(prescrizione o decadenza. Prescrizione: essa è la perdita di un diritto soggettivo per effetto di inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge. La prescrizione è inderogabile quindi è nullo ogni patto mirato a modificare la disciplina legale della prescrizione, le parti non possono rinunciare alla prescrizione prima che questa si sia compiuta, è invece ammesso l'inverso, opera solo su richiesta di una delle parti interessate. Alcuni diritto per la loro natura sono imprescrittibili, il diritto di proprietà, quello di rivendica, diritti della persona sono alcuni di essi. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno Continua »