Diritto Commerciale : Diritto Commerciale : aumenti di capitale, titoli di credito, avvalli, fidejussioni AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO L'aumento di capitale sociale può avvenire per nuova sottoscrizione (aumento a pagamento) o per utilizzazione di riserve o fondi disponibili (aumento gratuito). La riduzione del capitale sociale avviene in due casi: per esuberanza o per perdite. La variazione può essere nel senso di aumento o nel senso di diminuzione. Queste variazioni possono corrispondere ad una variazione del patrimonio o invece possono attuarsi restando identico il patrimonio sociale. Così si può avere un aumento di capitale mediante nuovi apporti (2439) o una riduzione di capitale mediante esonero dei soci dai versamenti ancora dovuti o mediante rimborso sulle azioni o sulle quote (2445); come vi può essere un aumento di capitale mediante imputazione allo stesso delle riserve o dei fondi speciali iscritti in bilanci (2442) o una riduzione del capitale per perdite (2446), e cioè senza variazione nel patrimonio. DIRITTO DI PRELAZIONE Riguarda le azioni privilegiate, le quali concedono una prelazione nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE EMESSA SOTTO LA PARI Con le obbligazioni convertibili in azioni il sottoscrittore di obbligazioni acquista anche il diritto a trasformare il prestito obbligazionario in partecipazione al capitale. I metodi di emissione sono 2. Il metodo indiretto (l'unico fino al 1974), comporta la sottoscrizione di nuove azioni da parte di un terzo che si impegna a non alienarle e a tenerle a disposizione per la conversione. Il metodo diretto si rifà all'art. 2420-bis, ed in questo caso non si richiede l'intervento di un terzo. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale. COLLABORATORI DELLE IMPRESE SCRITTA D'OPZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE LA FUSIONE Procedimento attraverso il quale due o più società si estinguono costituendo una società nuova, o attraverso il quale una società ne incorpora un'altra o altre (fusione per incorporazione). La disciplina della fusione è contenuta negli artt. 2504 e sgg. C.c., modificati dal d.l. 16 gennaio 1991 n.22, che ha dato attuazione ad una direttiva CEE. La partecipazione non è consentita alle società sottoposte a procedura concorsuale, ne a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la liquidazione dell'attivo. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere un progetto da presentare per l'approvazione alle assemblee delle società medesime. Devono inoltre redigere la situazione patrimoniale delle società, con l'osservanza delle norme sul bilancio, nonché una relazione che giustifichi il progetto e in particolare il rapporto con il quale verranno cambiate le azioni delle vecchie società. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Tuttavia può es Continua »