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Aperture di credito, contratti, depositi bancari. DIFFERENZA CON ANTICIPAZIONE BANCARIA. (4 pg - formato word) ( formato doc)

VOTO: stellastellastella Appunto inviato da bubbyna

Diritto commerciale : Diritto commerciale : Aperture di credito, contratti, depositi bancari APERTURA DI CREDITO - DIFFERENZA CON ANTICIPAZIONE BANCARIA Apertura di credito - contratto stipulato tra la banca e il cliente, con il quale la prima si obbliga a tenere a disposizione del secondo una somma in denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. (1842). La sua funzione è quella di creare una disponibilità finanziaria a favore di un determinato soggetto, che può utilizzarla in una o più volte, come può, se si tratta di apertura di credito in conto corrente, ripristinare in tutto in parte la sua disponibilità con successivi versamenti. Anticipazione bancaria - contratto stipulato tra la banca e il cliente caratterizzato, in primo luogo, dalla dazione o alla messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca e dalla concessione da parte del cliente di una garanzia. Si differenzia dalla apertura di credito, perché quest'ultima può essere allo scoperto o assistita da garanzie personali (mentre l'anticipazione bancaria è sempre assistita da garanzia reale) e consiste nella messa a disposizione del cliente di una somma di denaro (mentre l'anticipazione bancaria può attuarsi nella dazione o nella messa a disposizione di una somma di denaro). ESCLUSIONE DEI SOCI NELLA SOCIETà DI PERSONE Nella SS lo scioglimento del rapporto sociale verso un socio può avvenire per morte, per recesso e per esclusione. L'esclusione consiste nello scioglimento parziale del rapporto sociale, indipendentemente dalla volontà del socio. Può avvenire di diritto o per volontà degli altri soci. Avviene di diritto quando il socio è dichiarato fallito. Avviene per volontà degli altri soci quando vi sono gravi inadempienze, vi è l'impossibilità da parte del socio di eseguire il conferimento o quando ci sono mutamenti nello stato personale del socio. CONTRATTO DI SPEDIZIONE La commissione e la spedizione costituiscono due sottotipi di uno stesso contratto, il mandato, e si caratterizzano essenzialmente in funzione dell'oggetto dell'incarico. Il contratto di spedizione è il mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (1737). Il commissionario e lo spedizioniere agiscono in nome proprio se pure per conto del mandante; essi acquistano i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti posti in essere con i terzi anche se questi hanno conoscenza della loro qualità di commissionario e di spedizioniere, né i terzi hanno rapporto alcuno con il mandante, nei confronti del quale quindi non potrebbero agire per il soddisfacimento dei loro crediti verso il commissionario o lo spedizioniere. Il commissionario e lo spedizioniere devono eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia; devono attenersi alle istruzioni date dal committente. Il commissionario e lo spedizioniere hanno diritto a un compenso per la loro attività, che v Continua »

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