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Esclusione del socio ed approvazione del rendiconto a maggioranza. (4 pg - formato word) ( formato doc)

VOTO: stellastellastella Appunto inviato da bubbyna

Diritto Commerciale : Cap 2 Diritto Commerciale : Cap 2 “Esclusione del socio”. L'esclusione del socio, secondo quanto stabilisce l'art. 2287 deve essere deliberata dalla maggioranza dei soci non computandosi nel numero di questi il socio da escludere. Quindi si tratta di maggioranza numerica e non per quote. Il codice, invece, nulla dice a proposito delle modalità da osservarsi per l'assunzione della suddetta decisione. Di conseguenza, dottrina e giurisprudenza prevalenti affermano che nel caso delle società di persone la maggioranza, in qualsiasi modo formata, sia idonea a vincolare l'intera collettività societaria. E in effetti se si dovesse richiedere il consenso unanime di tutti i soci per il compimento di un qualsiasi atto, come dovrebbe essere in base alla normativa generale in tema di contratti, si provocherebbe una paralisi dell'attività sociale. Quale contropartita al suddetto potere della maggioranza, la legge stessa offre quale rimedio quello del recesso per giusta causa pur dovendo riconoscere che lo stesso non è del tutto esaustivo, in quanto: la quota che verrà liquidata al socio uscente non corrisponde esattamente al valore effettivo dei beni costituenti il patrimonio sociale; esiste un diritto soggettivo del socio a conservare tale status, diritto tutelato anche in sede di esclusione come risulta dalla disciplina della opposizione all'esclusione. Quattro diversi ordini di argomentazioni vengono addotte dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti per giustificare la non applicabilità del metodo collegiale nelle società di persone: la collegialità costituirebbe un inutile intralcio all'attività delle società di persone che può essere, invece, assai agile e snella; collegialità tipica delle collettività personificate; potere della maggioranza quale limite ad un equivalente diritto o potere del singolo socio; il potere della maggioranza avrebbe la sua fonte nelle stesse norme che lo prevedono. I summenzionati inconvenienti possono essere in realtà ridimensionati e comunque non sono tali da giustificare il sacrificio delle posizioni individuali. Il fatto che nelle società di persone un potere spettante a titolo originario a tutti i soci venga esercitato dalla maggioranza è da qualificare come una “delega” di poteri che trova la sua fonte nello stesso contratto di società e che è “ad incertam personam”, visto che all'atto della costituzione della società non è possibile conoscere quali saranno i soci che formeranno la maggioranza e che, anzi, potranno variare di volta in volta. Ma proprio perché si tratta di una delega ad incertam personam occorre verificare che i soggetti che hanno concorso a formare la maggioranza erano anche legittimati a decidere vincolando in tal modo l'intera collettività. Ebbene l'unico modo per effettuare tale verifica è proprio l'osservanza del metodo collegiale che unitamente al principio di maggioranza deve pertanto costituire la regola che presiede al funzionamento Continua »

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