Diritto Commerciale : cap 4 Diritto Commerciale : cap 4 ”La delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale nelle s.r.l.”. La disciplina della delega agli amministratori ad aumentare il C.S. nelle S.p.a. prevede, per il valido conferimento della stessa, il rispetto di due condizioni: che nell'atto costitutivo che la preveda (o nella successiva deliberazione dell'assemblea straordinaria modificativa dell'atto costitutivo) sia indicato l'ammontare massimo dell'aumento del C.S. che gli amministratori devono effettuare in una o più volte; che sia stabilita la durata massima della delega che non può eccedere i cinque anni. Circa le modalità da osservarsi, da parte degli amministratori, nell'attuazione dell'aumento del C.S. è la stessa assemblea straordinaria dei soci che conferisce la delega a dover precisare le modalità poiché non può in nessun caso essere conferito agli amministratori il potere di modificare la composizione del C.S. Nel caso in cui, invece, nulla sia stato disposto a questo riguardo si deve propendere per un'interpretazione estensiva della disposizione dettata in tema di aumento gratuito del C.S. e conseguentemente sostenere che l'aumento del C.S. debba essere attuato offrendo in opzione agli azionisti azioni della stessa categoria di quelle già possedute. La norma che, nelle s.p.a., prevede la possibilità del conferimento della delega agli amministratori di aumentare il C.S. non è richiamata per le s.r.l. Alla luce di ciò occorre stabilire la validità di una eventuale clausola statutaria che sancisca come regola generale, anche in una s.r.l., la possibilità che venga conferita delega agli amministratori ad aumentare il C.S. e che ciò possa avvenire per qualsiasi successivo aumento del C.S. Una siffatta clausola deve considerarsi a tutti gli effetti nulla in quanto viola il diritto soggettivo di ciascun socio di una s.r.l. di partecipare alle deliberazioni che modificano l'atto costitutivo e in secondo luogo perché verrebbe a modificare la ripartizione delle competenze fra i diversi organi societari che è inderogabilmente sancita dalla legge. Il legislatore nel momento in cui non ha richiamato per le s.r.l. la norma che, nelle s.p.a., prevede la possibilità di conferire delega agli amministratori ad aumentare il C.S. ha inteso tutelare il diritto di ciascun socio di partecipare alla relativa deliberazione. Ciascun socio può, quindi, rinunciare esplicitamente allo stesso: la rinuncia, per avere efficacia erga-omnes deve provenire da tutti gli interessati. Di conseguenza valida deve ritenersi la deliberazione dell'assemblea in sede straordinaria dei soci di una s.r.l. con cui venga deciso, all'unanimità, di conferire delega agli amministratori ad attuare un determinato aumento del C.S. Conclusione: esiste un diritto soggettivo del socio di partecipare alle deliberazioni con cui si intende modificare l'atto costitutivo (e tra queste rientra anche la decisione circa l'aumento del C.S.); che l'esercizio di questo Continua »