Sintesi di: "Lezioni di Diritto Commerciale" di L Diritto Commerciale : cap 5 “La liquidazione della quota nella s.r.l.”. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di una società di capitali può verificarsi oltre che con l'alienazione della quota, in caso di recesso nelle ipotesi consentite dalla legge o quando una clausola statutaria, della cui validità si è fortemente dubbiosi come esaminato nella precedente lezione, preveda il divieto assoluto di trasferimento della quota. In queste due ultime ipotesi occorre procedere alla liquidazione della quota e, quindi, occorre individuare i criteri in base ai quali ciò debba avvenire. Per la s.p.a. questi criteri sono specificati a proposito delle ipotesi di recesso (norma applicabile anche alla s.r.l.) e però, bisogna interrogarsi sulla congruità di questi criteri che fanno riferimento al prezzo medio dell'ultimo semestre se trattasi di azioni quotate in borsa o, in casi contrario, al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. In realtà i criteri previsti per la liquidazione delle azioni (o della quota) ex-art. 2437 non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi dell'esercizio del diritto di recesso. In particolare non possono trovare applicazione nel caso della clausola statutaria che ponga delle limitazioni o escluda del tutto la trasferibilità della partecipazione sociale stante la non equiparabilità delle due situazioni dal momento che mentre il recesso è un atto volontario e presenta, quale alternativa, la possibilità comunque per il socio di rimanere in società: caratteristiche queste non presenti nel caso della clausola statutaria. E allora bisogna concludere sul punto osservando che nel nostro ordinamento societario vi è un'altra norma che si occupa della liquidazione della quota in ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di una società di persone dettando criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2437 e che consentono di stabilire un valore di liquidazione assai più vicino a quello reale. La suddetta norma, specificamente prevista per le società di persone, è senz'altro suscettibile di essere applicata all'ipotesi della liquidazione della quota in una s.r.l. per la sua stessa formulazione letterale in quanto i principi in tema di interpretazione delle leggi sanciscono che, quando non esista una norma che si occupi specificamente di una data fattispecie, occorre ampliare l'ambito dell'indagine e fare riferimento a disposizioni che regolano un caso analogo. Ed è quanto fa proprio l'art. 2289. Nel caso prospettato è la stessa clausola statutaria a prevedere che la liquidazione della quota debba essere effettuata sulla base del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. Una clausola di tal genere costituisce sostanzialmente una liberalità (ossia una donazione) a favore degli altri soci e quindi per la sua validità occorre che sussistano tutti i requisiti essenziali della Continua »