AGRICOLTURA E INTERVENTI PER IL SUO SVILUPPO AGRICOLTURA E INTERVENTI PER IL SUO SVILUPPO. Natura giuridica delle attività agricole. L'impresa agricola è stata introdotta nel 1942 nel nostro ordinamento. L'agricoltore non era sottoposto alla normativa speciale del Codice di Commercio, che imponeva obblighi e oneri a tutela dei terzi, ma a quella generale del Codice Civile, meno gravosa perché considerava la coltivazione della terra e le altre attività agricole un aspetto del diritto di proprietà o di altro diritto (reale o personale) sul fondo o sul bestiame. A motivazione di ciò risiedeva il fatto che un soggetto che esercitava un'attività agricola non era considerato un commerciante (speculatore professionale che compiva atti di intermediazione in modo sistematico), ma un semplice “sfruttatore” delle risorse naturali della terra. Anche nel sistema attuale, l'imprenditore agricolo conserva una condizione più favorevole poiché non è sottoposto alla disciplina rigorosa degli imprenditori commerciali. Una buona parte della dottrina agevola l'agricoltore per compensare il duplice rischio cui egli è sottoposto: quello economico, derivante dalla copertura di costi con i ricavi della produzione, e quello ambientale, dovuto agli effetti delle condizioni climatiche tanto sulla qualità quanto sulla quantità della produzione. L'imprenditore agricolo. L'articolo 2135 del C. C. stabilisce che: «E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.». In particolare, la coltivazione del fondo consiste nello sfruttamento di un terreno per l'ottenimento di prodotti agricoli; la silvicoltura si basa sulla coltivazione, conservazione e sfruttamento razionale dei boschi, allo scopo di ricavarne il legname; l'allevamento del bestiame riguarda gli animali collegati tradizionalmente all'agricoltura, quali quelli da lavoro e da latte, alimentati in prevalenza con i prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo. Per quanto riguarda le attività connesse, esse si distinguono in: Attività connesse in senso stretto, già descritte nel suddetto articolo. Tali attività sono commerciali, ma sono considerate agricole quando sono effettuate da un soggetto che è già imprenditore agricolo poiché esercita anche un'attività agricola principale (connessione soggettiva) o quando hanno come oggetto i prodotti propri dell'imprenditore ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale (connessione oggettiva). L'imprenditore sarebbe, invece, commerciale se esercitasse solo un'attività industriale connessa. Attività accessorie rispetto ad un'attività agricola principale, quali, ad esempio, l'allevamento di animali diversi dal bestiame. Un'attività connessa che si sta sviluppando in questi ultimi anni è l'agritur Continua »