INVALIDITA' ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO INVALIDITA' ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO INVALIDITA' L'ordinamento giuridico, pur riconoscendo ai privati il potere di porre in essere dichiarazioni negoziali (autonomia privata), in tanto attribuisce a tali dichiarazioni valore ed effetti giuridici in quanto rientrino nei limiti che l'ordinamento stesso stabilisce per l'attuazione dell'autonomia privata. Se questi limiti sono sorpassati o violati o inosservati, la sanzione che colpisce l'attività del privato che tendeva ad effetti giuridici è l'invalidità. Il negozio giuridico è, perciò, invalido quando, per l'inosservanza dei limiti stessi, il negozio è viziato, difettoso, malato. L'invalidità può assumere due aspetti che occorre tener ben distinti: NULLITA': i negozi giuridici sono atti di autonomia, mediante i quali i privati mirano a conseguire determinati risultati. I risultati perseguiti vengono realizzati se il negozio è efficace; ma non necessariamente un negozio efficace è anche valido. Validità ed efficacia non vanno confuse tra loro. Di regola un atto valido è pure efficace, ma può accadere che un atto sia valido, e ciò nonostante inefficace; e viceversa un atto invalido può essere efficace. Il negozio nullo non solo è invalido; ma è altresì inidoneo, proprio per la sua nullità, produrre effetto alcuno. Un atto si dice nullo, quando va valutato come inidoneo a produrre i suoi effetti tipici. Per affermare la nullità di un negozio occorre individuare la causa che giustifica una condanna così perentoria circa l'inidoneità dell'atto a produrre i suoi effetti, il vizio da cui l'atto è così gravemente inficiato. Tali cause possono raggrupparsi in tre grandi categorie: Specifica comminatoria di nullità contenuta in una norma di legge(art. 1418): es. sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, che dichiara “nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti” La mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio: es. la forma, quando sia richiesta d substantiam, o l'oggetto o il contenuto, o la causa. In questa stessa categoria può farsi rientrare la nullità per illiceità dell'atto, tanto che si tratti di illiceità dell'oggetto, quanto si tratti di illiceità della causa; Un atto è nullo quando è contrario a norme imperative: quand'anche la nullità dell'atto non sia espressamente prevista dalla norma (nullità virtuale). Il vizio che determina la nullità può investire l'intero negozio (nullità totale) ovvero soltanto una o più clausole dell'atto (nullità parziale): in quest'ultimo caso l'intero negozio è parimenti travolto dalla nullità “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”(art. 14191), ossia se risulta che la parte invalida doveva considerarsi essenziale, per cui senza di essa l'atto non sarebbe stato p Continua »