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Invalidità e inefficacia del negozio giuridico(formato word pg 2) ( formato doc)

VOTO: Appunto inviato da mau78

INVALIDITA' ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO INVALIDITA' ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO INVALIDITA' L'ordinamento giuridico, pur riconoscendo ai privati il potere di porre in essere dichiarazioni negoziali (autonomia privata), in tanto attribuisce a tali dichiarazioni valore ed effetti giuridici in quanto rientrino nei limiti che l'ordinamento stesso stabilisce per l'attuazione dell'autonomia privata. Se questi limiti sono sorpassati o violati o inosservati, la sanzione che colpisce l'attività del privato che tendeva ad effetti giuridici è l'invalidità. Il negozio giuridico è, perciò, invalido quando, per l'inosservanza dei limiti stessi, il negozio è viziato, difettoso, malato. L'invalidità può assumere due aspetti che occorre tener ben distinti: NULLITA': i negozi giuridici sono atti di autonomia, mediante i quali i privati mirano a conseguire determinati risultati. I risultati perseguiti vengono realizzati se il negozio è efficace; ma non necessariamente un negozio efficace è anche valido. Validità ed efficacia non vanno confuse tra loro. Di regola un atto valido è pure efficace, ma può accadere che un atto sia valido, e ciò nonostante inefficace; e viceversa un atto invalido può essere efficace. Il negozio nullo non solo è invalido; ma è altresì inidoneo, proprio per la sua nullità, produrre effetto alcuno. Un atto si dice nullo, quando va valutato come inidoneo a produrre i suoi effetti tipici. Per affermare la nullità di un negozio occorre individuare la causa che giustifica una condanna così perentoria circa l'inidoneità dell'atto a produrre i suoi effetti, il vizio da cui l'atto è così gravemente inficiato. Tali cause possono raggrupparsi in tre grandi categorie: Specifica comminatoria di nullità contenuta in una norma di legge(art. 1418): es. sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, che dichiara “nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti” La mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio: es. la forma, quando sia richiesta d substantiam, o l'oggetto o il contenuto, o la causa. In questa stessa categoria può farsi rientrare la nullità per illiceità dell'atto, tanto che si tratti di illiceità dell'oggetto, quanto si tratti di illiceità della causa; Un atto è nullo quando è contrario a norme imperative: quand'anche la nullità dell'atto non sia espressamente prevista dalla norma (nullità virtuale). Il vizio che determina la nullità può investire l'intero negozio (nullità totale) ovvero soltanto una o più clausole dell'atto (nullità parziale): in quest'ultimo caso l'intero negozio è parimenti travolto dalla nullità “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”(art. 14191), ossia se risulta che la parte invalida doveva considerarsi essenziale, per cui senza di essa l'atto non sarebbe stato p Continua »

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