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I vizi della volontà ( errore, dolo, violenza) (formato word pg 2) ( formato doc)

VOTO: Appunto inviato da mau78

I VIZI DELLA VOLONTA' I VIZI DELLA VOLONTA' Può avvenire che la dichiarazione corrisponda all'interno volere o all'intenzione e non v'è quindi contrasto tra volontà e dichiarazione. Peraltro la volontà può essersi formata in maniera anormale, per l'influenza di elementi perturbatori i quali hanno indotto il soggetto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto. I vizi della volontà a cui la legge attribuisce rilevanza sono l'errore, il dolo e la violenza (art. 1427). Essi non producono il grave effetto della nullità del negozio, ma una conseguenza minore: l'annullabilità. ERRORE: consiste in una inesatta o mancata conoscenza di determinate circostanze tale da indurre una persona a volere un negozio giuridico: Errore - vizio: quando la volontà delle parti nasce di per sé viziata perché un fattore esterno influisce negativamente sulla formazione della volontà; Errore - ostativo: cade nel momento in cui la volontà viene manifestata dall'esterno (divergenza tra volontà e dichiarazione) e si vuole certamente una cosa ma se ne dichiara un'altra. Entrambi determinano l'annullabilità del negozio, ma a condizione (art. 1428): che l'errore sia essenziale: quando cade sulla natura o l'oggetto del negozio e quando è la ragione unica o principale del negozio (art. 1429), che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431): se l'errore non era riconoscibile dall'altra parte, il negozio non è annullabile perché viene fatto affidamento all'altra parte; se l'errore era riconoscibile dall'altra parte è annullabile perché prevale la tutela della volontà e non la tutela dell'affidamento. Nei negozi bilaterali e plurilaterali un'altra figura di errore ostativo è costituita dal dissenso, che ha luogo quando le parti, pur sottoscrivendo una identica dichiarazione, non si rendono conto di attribuirle in realtà un significato divergente. Anche in tal caso la rilevanza del vizio dipende dalla sua essenzialità e riconoscibilità. L'errore può essere di fatto o di diritto: è di fatto quando cade su una circostanza di fatto; è di diritto quando concerne la stessa esistenza o l'interpretazione di una norma giuridica DOLO: quando l'altra parte o un terzo pongono in essere dei raggiri, dei ricatti per indurre l'altra parte a concludere un negozio che non avrebbe concluso se non ci fossero stati raggiri o l'avrebbe concluso a condizioni meno gravose (art. 1439): Per l'annullabilità dell'atto devono concorrere: il raggiro o l'artificio, ossia un'azione idonea a trarre in inganno la vittima; l'errore del raggirato: non è sufficiente che l'autore dell'inganno abbia tentato di farmi credere cose non esatte; se io ho capito come stavano in realtà le cose, non posso trarre a pretesto il comportamento della controparte. Il negozio è annullabile solo se il dolo è stato determinante, se l'inganno ha avuto successo; la provenienza dell'inganno dalla controparte: se sono vittima di raggiri di terzi, che nulla hanno a che fare con l'altro contraente, l'atto non Continua »

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