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Articoli del codice civile (Art. 1-459). (62 pg - formato word) ( formato doc)

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DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I Delle fonti del diritto Art. 1 Indicazione delle fonti del diritto Sono fonti del diritto: 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti); 2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); 3) (*) 4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti). (*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative". Art. 2 Leggi La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118). Art. 3 Regolamenti Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400). Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142). Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. [Art. 5 Norme corporative] (*) (*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive". [Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative] (*) (*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari". [Art. 7 Limiti della disciplina corporativa] (*) (*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti". Art. 8 Usi Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1). (*) (*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto". Art. 9 Raccolte di usi Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*). (*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011. CAPO II Dell'applicazione della legge in generale Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle legg Continua »

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