Art Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (Cod. Civ.1146). Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748). Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528. Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato Se il chiamato rinunzia all'eredità (Cod. Civ.519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità. CAPO II Della capacità di succedere Art. 462 Capacità delle persone fisiche Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (Cod. Civ. 1, 594 e seguenti, 600, 784). Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (Cod. Civ. 232). Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (Cod. Civ. 643, 715, 784). CAPO III Dell'indegnità Art. 463 Casi d'indegnità E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti): l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti); 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580); 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372); 4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**). (*) Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia Continua »
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