ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ CAPITOLO SECONDO (file: cap_2.doc) IL POTERE LEGISLATIVO DEL POPOLO L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE ED IL REFERENDUM COSTITUZIONALE Il popolo può eseritare la funzione legislativa, oltre che attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento, anche direttamente mediante i referendum, abrogativo e costituzionale, e l'iniziativa legislativa. In tal modo si valorizza la partecipazione popolare al governo dello Stato rendendo operante il principio della sovranità popolare. A livello locale l'istituto del referendum è disiplinato negli ordinamenti delle regioni, province e comuni. IL REFERENDUM AROGATIVO A) LA DISCIPLINA è disciplinato dall'art.75 della Cost., esso dispone che il referendum è indetto dal Presid. della Rep. per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. I LIMITI AL REFERENDUM ABROGATIVO, il ref. non è ammesso per le leggi triutarie e di bilanci, di amnistia o di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, questo per la volontà della Costituente di riservare la Parlamento la tutela di alcuni interessi fondamentali dello Stato. E' chiamato ad esprimersi l'intero corpo elettorale (elettori della Camera dei deputati). La proposta soggetta a referendum è approvata se ha parteipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti (che è anche minoranza). IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO, è chiamata a giudicare la Corte Cost. che deve accertare se la legge, oggetto del ref., rientri tra quelle per le quali il ref. è escluso. B) I LIMITI E LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA AMMISSIBILITA' l'eleno delle leggi non abrogabili è tassativo o no ? Secondo l'opinione prevalente andrebbero escluse dall'abrogaione per ref. le leggi attuative della Cost. e di alcuni fondamentali diritti di libertà, questo per impedire rotture del sistema costituzionale (es. abrog. delle leggi che disciplinano il funzionamento della Corte Cost.). LE CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE oltre alle materie previste dall'art. 75 Cost. la Corte Cost. ha ritenuto inammissibile la richiesta al referendum quando: a) la richiesta concerne una eterogenea pluralità di disposizioni legislative, carenti di una matrice unitaria b) quando la legge abbia una "copertura" costituzionale in quanto dotata di forza passiva che la sottrae all'abrogazione c) quando concerne disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato (?) ma in generale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta quando i quesiti sono privi di chiarezza, di dubbio significato (dubbi sul voto consapevole) o quando Continua »