Controllo utente in corso...

Terza parte del libro di Diritto Pubblico del Cuocolo. Ottima sintesi. (file.doc, 90 pag) ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastellastellastella Appunto inviato da

DIRITTO PUBBLICO RIASSUNTO di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” di Fausto Cuocolo con integrazioni da appunti RIASSUNTO DI : -FAUSTO CUOCOLO - -ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO- PARTE PRIMA : DIRITTO - ORDINAMENTO GIURIDICO - STATO CAPITOLO 1 : IL DIRITTO (NORMA E ORDINAMENTO GIURIDICO) Il diritto si presenta come un insieme di regole dirette a disciplinare il comportamento dell'uomo nella società. Le norme sociali sono regole del dover essere, le leggi naturali regole dell'essere. Il diritto dello Stato, proprio per la sua maggior forza, dovuta all'autorità preminente dell'ente sociale che lo esprime, è il fenomeno giuridico più rilevante e prevalente. Funzioni del diritto : * repressione dei comportamenti socialmente dannosi (diritto penale) * allocazione di beni e servizi a favore degli individui e della società (diritto civile) * disciplina delle istituzioni e della distribuzione di poteri (allocazione di poteri pubblici, dir.proc.) Caratteri della norma giuridica : generalità : applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata, astrattezza : disciplina situazioni che potranno verificarsi, novità : deve innovare nell'ordinamento, esteriorità : oggetto della sua disciplina è l'azione esterna al soggetto, interdipendenza : crea un'interdipendenza tra situazioni di vantaggio e di svantaggio, imperatività. Teoria “normativa”: nell'ordinamento giuridico dalla norma fondamentale si giunge al comando concreto in una disposizione gradualistica di rigorosa correlazione tra norme sopra e sottoordinate (Scuola viennese). Teoria “istituzionale”: un ordinamento non si risolve solo di norme: il diritto è innanzitutto assetto della collettività e la norma è solo la manifestazione di tale assetto. Alle due teorie si preferisce la tesi secondo cui l'organizzazione sociale traduce nelle norme e nell'ordinamento le proprie finalità e le scelte che compie di fronte ai problemi storici. Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici, dati dalla pluralità degli Stati. Ma per accertare la reale esistenza di un ordinamento si deve verificare l'effettività, ovvero la vigenza delle norme da esso poste. CAPITOLO 2 : LE FONTI DEL DIRITTO : SEZIONE * : LE FONTI DEL DIRITTO IN GENERALE La norma giuridica è prodotta da atti o fatti considerati idonei a porre regole di comportamento, costitutive del diritto oggettivo: tali fatti o atti sono definiti fonti del diritto. Le fonti-fatto sono collegate alla ripetitività di comportamenti o all'assunzione di determinati accadimenti o situazioni quali fatti idonei a determinare regole di comportamento obbligatori e per tutti i consociati, dando vita a un diritto non volontario appunto perché derivante da fatti e non da atti. Le fonti-atto, invece, sono manifestazioni volontarie dei soggetti cui è riconosciuta la competenza a dettare regole di comportamento e in quanto tali si traducono in documenti, produttivi di norme giuridiche che, adottati secondo le procedure prescritt Continua »

vedi tutti gli appunti di economia »
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.193351984024 secondi