IMPRENDITORE: IMPRENDITORE: in economia l'attività di imprenditore è vista come intermediatrice tra l'offerta di capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi. L'art. 2082 fissa le condizioni per definire la figura dell'imprenditore definendolo come colui che organizza i fattori produttivi in modo professionale al fine di produrre o di scambiare beni o servizi. L' aggettivo professionale significa che l'impr. Ottiene dalla sua attività il reddito necessario, mentre non sono valide le interpret. Di tipo temporale e neanche quelle che si basano sullo scopo di lucro in quanto verrebbero vanificate le ipotesi di imprese aventi scopo mutualistico e quelle esercitate da enti pubblici. In dottrina il didattito è incentrato sulla domanda inerente la disciplina dell'attività dell'artigiano: ci si chiede se bisogna considerarlo imprenditore, seppur piccolo, oppure lavoratore autonomo; la tesi che va per la maggiore ,trovando anche il conforto dell'art. 2083 è di considerarlo imprenditore anche se svolge la sua attività con l'ausilio prevalente del proprio lavoro. Organizzare l'attività significa fare delle scelte in base alle quali i fattori produttivi siano impiegati in modo efficiente. Il fine di scambiare e produrre beni e servizi viene illustrato dall' art.2195 che elenca le attività pertinenti alla figura di impr comm.le Queste sono: att industriale di intermediazione nello scambio di beni e servizi trasporto bancaria ausialiarie alle precedenti con il punto E vengono ricomprese anche nuove attività che non erano ancora in uso nel 42 l'impr comm.le in base all'art.2085 è colui che si pone a capo dell'impresa e che essendo responsabile per gli atti compiuti rischierà il fallimento. A ognuna delle imprese indicate dall'art 2195 spetta l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e l'obbligo della tenuta delle scritture contabili oltre all'assoggettamento alle varie procedure concorsuali. L'attività economica deve essere svolta in nome dell'imprenditore , per il mercato, e in modo lecito. IMPR AGRICOLO E PICCOLO IMPRENDITORE: secondo l'art. 2135 è impr agricolo chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e att. Connesse. Eso è esonerato dall'obg di iscrizione c/o il registro delle imprese, non è obbligato a tenere scritture contabili a meno che l'attività non sia svolta come Impr. Comm.le e , in caso di insolvenza non è soggetto alle procedure concorsuali. Il piccolo impr gode anch'esso dei benefici previsti per quello agricolo ART. 2083. Il problema che si è creato era quello di stabilire quali impr rientrassero nella figura del piccolo imprenditore e quali no…… IMPRESA ARTIGIANA: ha come scopo prevalente l'esercizio di una attività di produzione di beni anche semilavorati o di prest. Di servizi. L'att deve essere esercitata dal titolare ed un eventuale presenza di manodopera deve essere diretta dal titolare. Il num. di lavoratori ammessi è stabilito dalla legge in base Continua »