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VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da polstrade

INCREMENTO: Valore finale ( valore iniziale+spese deducibili) INCREMENTO: Valore finale ( valore iniziale+spese deducibili) VALORE FINALE: Per i trasferimenti (gratuiti ed onerosi). Il valore finale è quello dichiarato o quello maggiore definitivo accertato dall' ufficio del registro o delle entrate hai fini dell'imposta di registro o di successione o donazione. TRASFERIMENTO SOGGETTI IVA: Il competente ufficio dell'agenzia delle entrate deve assumere come valore finale quello fissato ai fini IVA. SISTEMA CATASTALE DI VALUTAZIONE: Quando è prevista l'applicazione del sistema catastale ai fini dell'imposta collegata ( IVA, imposta di registro o sulle successioni o donazioni) ai terreni non edificabili e hai fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di reddito, tale criterio vuole anche hai fini INVIM ( valore finali) ed evita eventuali rettifiche di valore dell'ufficio anche se applicate al valore iniziale VALORE INIZIALE: 1) Si determina secondo le seguenti regole: è il valore venale dall'1-1-1963 per gli immobili già di proprietà prima di tale data; è il valore definito hai fini dell'imposta e di registro ( o di successione) nel caso di acquisto ( o successione) dopo 1-1-1963 (per le successioni vedi quando già detto) è il valore effettivo per i fondi rustici. è il valore imponibile IVA (avuto dall'IVA non detraibile) per i beni acquistati con IVA. è il valore definito dal comune per le aree già assoggettate ad incremento; è il valore dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato ai fini dell'INVIM decennale o straordinaria (se pagata) 2) Data di riferimento è : per tutti gli immobili la data di acquisto ( o di successione o precedente tassazione decennale) se è successiva all'1-1-1963. per fabbricati e terreni ( non edificabili) 1-1-1963,se acquistati( anche per successione prima di tale data). per aree fabbricabili A) 1-1-1953 per le aree fabbricabili acquistate anche per successione prima dell'1-1-1953, situate in comuni che hanno applicato dall'1-1-1953 l' imposta inerente a aree fabbricabili ( incremento). B) fra 1-1-1953 e 1-1-1963 ( in base all'entrata in vigore dell'incremento) per le aree acquistate per successione prima dell'entrata in vigore dell'incremento. C) Data di acquisto successioni all'entrata in vigore dell' incremento. Continua »

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