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articolo 190 comportamento dei pedoni (4 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da faronz

Untitled COMPORTAMENTO DEI PEDONI La disciplina relativa alla circolazione dei pedoni è presentata in due articoli: l'articolo 190, che disciplina il comportamento dei pedoni, e l'articolo 191 che regola il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. ART. 190.1 I pedoni sono coloro che circolano per la strada camminando a piedi; e non si possono considerare pedoni ci: Pur movendosi a piedi conducono a mano dei veicoli Percorre la strada con pattini, tavole, sci, racchette… Coloro che usano la strada per la circolazione può essere chiamato pedone; che la usa per altri scopi (giochi, esercitazioni sportive…) non può essere considerato utente della strada e neanche pedone; quindi non è tutelato dal codice stradale ed è sanzionabile. Invece chi usa la strada per svolgere un'attività (agenti del traffico o operai che lavorano sulla strada…) è autorizzato e quindi non è sanzionabile. ART. 190. 2 I pedoni possono circolare solo sulle parti di strada loro riservate che sono: i marciapiedi, le banchine, i viali razionali e gli altri spazi per essi predisposti. I viali rialzati non trovano definizione nel codice della strada, si devono intendere come tali i viali laterali, separati dalla carreggiata da alberi, aiuole o altre delimitazioni. I marciapiedi sono parti di strada, esterne alla carreggiata, rialzata o delimitata e protetta destinata ai Pedoni, le banchine sono parti di strada contigue al margine della carreggiata. Se tali spazi risultano insufficienti o mancano o sono ingombri o interrotti, il pedone deve circolare sul margine della carreggiata. Non si tratta di una concessione ma di un'imposizione: la legge infatti prescrive che i pedoni devono camminare sul margine della carreggiata. Per margine non si deve intendere il suo limite estremo, essendo sufficiente che il pedone cammini senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Art. 190.2.1 Quando il pedone utilizza le parti di strada a lui riservate non ha alcun obbligo circa la mano da tenere. Solo quando circola sul margine della carreggiata ha l'obbligo di circolare in senso opposto alla marcia dei veicoli, cioè deve tenere la sinistra. Questa disposizione vale sempre nei centri abitati, al di fuori vale solo sulle carreggiate a due sensi di marcia, su quelle a senso unico il pedone ha l'obbligo di tenere la destra. La circolazione sul margine diverso da quello obbligatorio costituisce comportamento non regolare del pedone che può essere riconosciuto responsabile degli eventuali danni che possa provocare agli altri utenti della strada. Bambini e persone invalide sono assimilati ai pedoni e perciò i veicoli da essi utilizzati (carrozzine, passeggini ecc) possono circolare sulle parti di strada riservate ai pedoni. Il codice prescrive che di notte (o meglio da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba) fuori dai centri abitati i pedoni devono camminare su un'unica fila, non affiancati se la atrada è priva di illuminazione. Art. 190.2.2 Qu Continua »

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