Untitled L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ Normalmente l'eredità è acquistata mediante l'accettazione che è il negozio unilaterale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredità che gli è conferita per legge o per il testamento. Con l'accettazione il soggetto passa dalla posizione di delato a quella di successore universale del defunto, cioè di erede. L'accettazione è un atto unilaterale in quanto essa si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del chiamato al di fuori dello schema bilaterale dell'accordo. L'accettazione ha natura negoziale. Essa è infatti un atto di autonomia privata mediante il quale il soggetto decide di acquisire l'eredità (che gli è stata devoluta) e divenire erede. Oggetto dell'accettazione è la successione ereditaria e non lo specifico titolo di erede, legittimo o testamentario. Anche se il chiamato fa menzione del testamento o dell'eredità legittima, la sua accettazione comprende l'intera posizione successoria dovutagli (cioè, qualora concorrano la delazione testamentaria e quella legittima, l'accettazione di riferisce ex lege a tutte e due; il delato in questi casi non può accettare una delazione e rinunziare all'altra - infatti la accettazione parziale è nulla). L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario . L'accettazione può essere espressa, tacita o presunta. Espressa: risulta da un'apposita dichiarazione, o dall'assunzine del titolo di erede in un atto pubblico o privato, ossia per iscritto. Tacita: se il chiamato compie uno o più atti concludenti e univoci incompatibili con la volontà di non accettare e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Presunta o legale: il chiamato pone in essere atti di disposizione considerati con presunzione ASSOLUTA atti di accettazione: (art. 477 La donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità. art. 478 La rinunzia ai diritti di successione qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione) Il diritto di accettare l'eredità si prescrive nel termine di 10 anni (480' cc.). Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione. Il diritto di accettare l'eredità si trasmette agli eredi del chiamato se questi muore prima di averla accettata (479 cc.). Vi sono delle ipotesi in cui il legislatore prescinde completamente per l'acquisto dell'eredità non solo dalla concreta volontà del chiamato, ma anche da un suo contegno concludente. Le ipotesi sono le seguenti: - art. 485 1° e 2° comma c.c. Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l' inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e sempl Continua »