L'alto mare

L'alto mare e' il mare che non è sottoposto alla sovranità di alcuno stato ed inizia là dove terminano gli spazi dove gli stati costieri possono rivendicare diritti esclusivi. Diritto alla navigazione. (3 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo
Untitled L'ALTO MARE L'alto mare e' il mare che non è sottoposto alla sovranità di alcuno stato ed inizia là dove terminano gli spazi dove gli stati costieri possono rivendicare diritti esclusivi.
Le norme ad esso relative si applicano dunque a tutte le parti di mare che non sono comprese nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne e arcipelagiche. Si tratta evidentemente di definizioni di carattere negativo. Il regime giuridico dell'alto mare e' basato sulla piena libertà per tutti gli stati, anche quelli privi di litorale: navigazione, sorvolo, posa di cavi e condotte sottomarine, costruzione di isole artificiali o altre installazioni, pesca, ricerca scientifica. Tale liberta' non va intesa pero' in senso assoluto, in quanto va esercitata tenendo presente gli interessi degli altri stati aventi tutti i medesimi diritti degli altri, si dice esercizio ragionevole.
Non sarebbe per es. tale l'esercizio indiscriminato della pesca in modo da esaurire le risorse biologiche senza la preoccupazione di conservarle o di permettere la stessa attività agli altri stati. Fra le libertà si ricorda quella di istituire zone chiuse in alto mare per la effettuazione di manovre militari a condzione che: - sia dato adeguato preavviso ai terzi; - il periodo di chiusura deve essere limitato; - che le zone in questione non siano essenziali per la navigazione internazionale. Condizione che a parere dell'Australia e della Nuova Zelanda non sarebbero state rispettate dalla Francia per i suoi esperimenti nucleari all'atollo di Muroroa, nella Polinesia francese, anche se la dichiarazione della fine degli esperimenti da parte della Francia impedì il pronunciamento della Corte internazionale di Giustizia. La bandiera Ogni stato può fare navigare liberamente le navi battenti la propria bandiera, con la pretesa che davanti a questa nessun altro stato possa esercitare la propria giurisdizione su di esse (o anche quelle battenti bandiera di organizzazioni internazionali). Se invece una nave percorre l'alto mare senza battere alcuna bandiera, non godendo della protezione di alcuno stato, può essere oggetto di visita e di controllo da parte delle navi da guerra, così anche la nave che batte diverse bandiere a seconda della convenienza. Comunque se la ispezione risulta infondata non avendo la nave senza bandiera compiuto alcun atto che giustificava il controllo, essa può richiedere l'indennizzo di ogni danno derivato. Riguardo l'attribuzione della bandiera da parte di uno stato ad una nave nessuna norma del diritto internazionale generale determina le condizioni per il rilascio. Esiste invece una norma che obbliga ogni stato ad esercitare un controllo effettivo sulle navi battenti la propria bandiera. Utile anche per individuare le cosiddette bandiere ombra o di comodo oltre al fatto che in tal modo si può assicurare il controllo tecnico, amministrativo delle stesse, soprattutto in relazione alla sicurezza della sua circolazione, interesse di tutti gli