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Per gli iscritti di giurisprudenza a Milano, con il prof. Amodio. Il testo è Siracusano.( 27 pag - Formato Word ) ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da bao

SCHEMI DI PROCEDURA PENALE GLI ATTI ( libro secondo c.p.p. ) ATTO GIURIDICO : atto idoneo a produrre effetti giuridici FENOMENO NATURALE FATTO GIURIDICO: avvenimento positivo o negativo COMPORTAMENTO UMANO ATTO GIURIDICO: comportamento umano VOLONTARIO FATTO GIURIDICO: fatto della natura produttivo di conseguenze giuridiche e comportamenti umani non volontari Gli atti nei quali si estrinseca la “ notitia criminis “ pur essendo dotati di rilevanza processuale ( portano alla instaurazione del processo ) NON sono atti del procedimento. ATTIVITA' della P.G.= momento iniziale del procedimento SENTENZE e DECRETI DIVENTANO IRREVOCABILI ed ESECUTIVI = ultimo atto del procedimento ( è possibile una reviviscenza del processo in epoca successiva alla irrevocabilità ) art. 114 c.p.p.: divieto di pubblicazione di atti = distingue tra: atti coperti dal segreto atti non coperti dal segreto -vietata la pubblicaz. con -è sempre possibile la ogni mezzo pubblicazione -vietata la pubblicaz.degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle i.p. o al termine della u.p. -al dibattim.vietata la pubblicaz. degli atti del fascicolo del p.m. se non dopo la pronuncia della sent.in grado d'appello; consentita la pubblicaz.atti utili per le contestazioni -vietata la pubblicaz.degli atti del dibattim. a porte chiuse (art.472.1-2)e g.sentite le parti divieto di pubblicaz.degli atti utili x contestaz. divieto cessa se trascorsi i termini stabiliti dalla lex sugli archivi di St.o trascorsi 10 anni dalla sentenza irrevocabile e pubblicaz.autorizzata dal ministro di grazia e giustizia -se no dibattim. g. sentite le parti divieto di pubblicaz. se può offendere il buon costume o comportare diffusione di notizie sulle quali la lex prescrive di mantenere il segreto nell'int.dello St.o causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private -vietata pubblicaz.generalità e immagine minorenni testimoni, persone offese o danneggiati fino a che maggiorenni; trib.minorenni o minorenne di 16 anni può consentire la pubblicaz. art.115 c.p.p.:violazioni del divieto di pubblicaz. c1.sanz.pen.+ illecito disciplinare il fatto commesso da impiegati dello St. o di altri enti pubblici o da persone esercenti una professione x la quale è richiesta una specifica abilitazione dello St. c2. di ogni violazione p.m. informa l'organo titolare del potere disciplinare art.329 c.p.p.:obbligo del segreto: c1.atti di indagine di p.m. e p.g. coperti dal segreto fino a che imputato non ne possa avere conoscenza e cmq non oltre chiusura delle i.p. c2.se necessario per la prosecuzione delle i. p.m. può consentire con decreto motivato alla pubblicaz. c3.anche quando gli atti non + coperti dal segreto p.m. in caso di necessità x la prosecuzione delle i. può disporre con decreto motivato: a)segreto quando imputato lo consente o conoscenza dell'atto può ostacolare i. riguardanti altre persone b)divieto di pubblicare atti o notizie relative a determinate operazioni ATTI DEL P Continua »

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