Controllo utente in corso...
  • Tutti gli appunti di Studenti.it sul tuo iPhone, gratis!
  • Guadagna con gli appunti!

Attribuzione di significato alla legge: Le definizioni e le argomentazioni in merito all'interpretazione dei principi di legge. (file.doc, 9 pag) ( formato doc)

VOTO: 5 Appunto inviato da

Le definizioni, le argomentazioni CAP.4: DEFINIZIONI LGSL E INTEPRETAZIONE DELLA LEGGE X definizione lgsl s'intende la definizione di 1 termine (rappresentato da 1 singolo vocabolo, o da 1 espressione) che è posta nel contesto della legge, che ricorre necessariamente nel documento normativo che contiene la definizione, ma nn in tutto il discorso lgsl, sennò sarebbe ridondante. L'utilità delle definizioni lgsl va commisurata capacità di rendere univoci almeno quei vocaboli in essi definiti; cioè il fine del lgsl, xseguito con le sue attività definitori, è quello di rendere meno incerta l'attribuzione di significato alla legge, meno variabili le applicazioni. I limiti delle definizioni sono: limite logico. Nn tutti i vocaboli dell'intero discorso lgsl possono essere definiti nello stesso modo. Le def.lgsl definiscono mediante termini dati x noti (definiens)(da definire)i termini definiti(definiendum); ove tutti i termini contenuti nel definiens di 1 definizione fossero definiti mediante altre definizioni, necessariamente ci sarebbe circolarità, e le definizioni xderebbero in parte la loro utilità. Ciò significa che ci sono spazi sempre + residui aperti alla discrezione dell'interprete e dell'organo di applicazione. Limite semantico. Le def.lgsl si presentano come enunciati lgsl e sono dunque bisognose d'inter.; quindi nn sono norme. Esse riducono il campo della discrezione nell'attribuire significato ad altri enunciati solo dopo essere state interpretate, nella misura in cui i termini contenuti nel definens suscitano meno controversie rispetto ai contenuti del definitum. Limite strutturale. Dipende dalla struttura dell'org.giuridica. In conclusione può dirsi che le def.lgs sono le quelle introdotte dal lgsl nel discorso lgsl x ridurre la discrezionalità degli operatori dell'applicazione; che tale riduzione incontra dei limiti oggettivi di carattere logico, semantico (invincibili) e strutturale. LE DOTTRINE RELATIVE AL CARATTERE VINCOLANTE E NON DELLE D.LGSL. Il problema delle def.e classificazioni dei nomi degli istituti e + in generale dei termini che descrivono la materia disciplinata, è il problema se esse fossero vincolanti si pose in ambito privatistico, mentre in quello penale non fu sollevato, giacchè in quel campo le def.lgsl circoscrivono i reati, e disattendere comporta la possibilità la possibilità di violazione del dirittto di analogia(previsto dalla legge). Nella dottrina germanica del XIX sec.vanno considerati innanzitutto i pandettisti, della scuola di Savigny. La scuola pandettistica promuoveva lo svincolo dell'operatore giuridico dalla legge, suggerendo di sovrapporre a quest'ultima i prodotti della scienza, cioè le classificazioni, la terminologia e le definizioni adoperate dai giuristi. Privilegiava l'argomento sistematico e naturalistico. Costoro sostituivano continuamente sempre nuove def.scientifiche a quelle contenute nelle fonti, nn dandogli valore. Il max esponente di ciò fu Eisele, che diceva che “la scienza giuridi Continua »

vedi tutti gli appunti di giurisprudenza »
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.515416145325 secondi