Il Codex Iuris Canonici E Le Leggi Ecclesiastiche. - Appunti di Giurisprudenza gratis Studenti.it
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Tesi di F. Caperna. Unoversità degli studi "La Sapienza" Facoltà di Giurisprudenza. Tesi di Laurea in Diritto ecclesiastico. ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da gaboz

-1- -1- Capitolo I INTRODUZIONE 1. Le fonti di diritto nel Codex Iuris Canonici “In campo giuridico sono fonti di diritto tutti i provvedimenti giuridici, adottati (o riconosciuti) dalla competente autorità, che comportano un obbligo di ottemperanza nei rispettivi sudditi (Leggi, consuetudini, decreti, istruzioni, statuti e regolamenti). Le fonti di diritto comportano un obbligo di ottemperanza in ragione della loro stessa essenza, anche se per conseguire questo loro effetto devono essere accolte in un determinato ordinamento giuridico” (1). Gli ordinamenti giuridici non sono tutti uguali, ma si diversificano tra di loro in ragione della diversa natura e della diversa finalità di ogni singola società. In ragione di questa diversificazione, le fonti di diritto assumono diversa _______________ 1) A. Boni, Le fonti di diritto nella struttura del nuovo CIC, in Apollinaris 56 (1983), pag. 370. -2- rilevanza giuridica in ordine all'ordinamento giuridico che le recepisce (2). “L'ordinamento giuridico della Chiesa costituisce un vincolo di comunione tra tutti i battezzati, nella tutela dei diritti e dei doveri di tutti e di ciascuno. Questo ordinamento è stato voluto da Cristo come elemento costitutivo della Chiesa” (3). Nella Chiesa, che risponde ad un disegno divino di salvezza, le istituzioni giuridiche hanno lo scopo di favorire il bene dei fedeli, secondo i doni e la missione di ciascuno, e si costituiscono canali di grazia. _______________ 2) Ad esempio nel Diritto Civile Italiano, la consuetudine è presentata formalmente come quarta fonte di diritto, dopo le leggi, i regolamenti e le norme sindacali. Nell'ordinamento ecclesiastico, la consuetudine ha un'importanza ed un contenuto molto più ampio che negli ordinamenti civili. Ma questa è una necessità imposta dalla natura stessa della Chiesa, la quale per il suo carattere universale, ossia per la sua diffusione tra i popoli di differente storia e cultura, deve tener conto dei diversi costumi, usi, tradizioni, esigenze. (Cfr. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. I, Napoli 1988, pag. 47). 3) A. Boni, Le fonti di diritto nella struttura del nuovo CIC, in Apollinaris 56 (1983), pag. 379. -3- Il bene comune, traguardo di ogni ordinamento giuridico, nella Chiesa è la grazia (comunione con Dio e comunione con l'uomo) (4). L'ordinamento giuridico della Chiesa si prefigge di consentire ad ogni battezzato di vivere la grazia della comunione, per essere salvato. “Questo ordinamento, che presiede alla tutela dell'ordine e della pace, procede in ultima analisi dallo Spirito Santo, che infonde la sua grazia nel cuore dei battezzati, e non è di pregiudizio, per la libertà o per la dignità di nessuno. I diritti e i doveri, previsti dall'ordinamento giuridico della Chiesa sono di indole soprannaturale, perché la Chiesa è il corpo sociale di Cristo. La giuridicità dell'ordinamento giuridico della Chiesa è di natura sacrale, per cui non si può Continua »

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