Sono gli atti e i fatti giuridici che producono l’ acquisto del diritto di proprietà (art. 922 e ss.) .
A TITOLO ORIGINARIO ricorrono quando il proprietario acquista un diritto nuovo, indipendente da eventuali diritti di altre persone esistenti in precedenza sulla stessa cosa.
OCCUPAZIONE consiste nell’ impossessarsi , con l’ intenzione di farle proprie , di cose mobili che non appartengono a nessuno, in quanto sono state abbandonate volontariamente dal proprietario o non hanno mai avuto un proprietario (art. 923 Cod. Civ.) .
Eccezionalmente la fauna selvatica non può essere oggetto di occupazione perché fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato così come le cose immobili “vacanti”.
INVENZIONE consiste nel ritrovamento di cose mobili smarrite dal proprietario oppure che gli sono state sottratte o rubate. Chi ritrova delle cose che presumibilmente non sono state abbandonate volontariamente, non può appropriarsene ma deve consegnarle al proprietario o, se non lo conosce, al sindaco del luogo dove è avvenuto il ritrovamento (art. 927 Cod. Civ.) .
Un’ ipotesi particolare di invenzione è costituita dal ritrovamento di un TESORO che la legge definisce “cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario”.
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