SEMINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE Seminario di Diritto Costituzionale “ I NUOVI DIRITTI ” Lezione del 27/03/2000 Per l'individuazione e l'interpretazione dei nuovi diritti occorre sempre un dato normativo preesistente da cui desumere gli altri diritti. La Costituzione elenca i diritti inviolabili nelle fattispecie previste dagli art. 13, 14, 15, 24. La Corte ha detto però che se non tutti i diritti, quelli espressamente sanciti come inviolabili dalla Costituzione non sono gli unici. Il criterio per definire l'inviolabilità di un diritto è l'appartenenza al patrimonio irretrattabile della personalità umana, secondo la teoria tedesca del nucleo essenziale. Il diritto inviolabile non può essere cancellato né nelle sue forme né nei suoi modi di espressione. Finora i diritti alla libertà personale, alla privacy, al riconoscimento della propria identità sessuale sono nuovi per due aspetti: non sono stati ancora presi in considerazione e non rientrano nel catalogo costituzionale. Il diritto alla salute è sancito espressamente nell'art. 32 Cost., in cui viene dichiarato fondamentale, con una portata pervasiva tale da considerarsi espansiva per tutta una serie di diritti collaterali. a) Nella sentenza 218/94 la Corte tutela la salute sia in ambiente pubblico che privato, stabilendo che le condizioni di vita, di ambiente e di lavoro a cui il soggetto è sottoposto non pongano a rischio questo bene supremo. (v. art. 9 Cost.) Sono previste ipotesi in cui approntare mezzi di tutela speciali per situazioni di emergenza normalmente considerate come anomale. b) Nella sentenza 324/89 la Corte ha stabilito che il Ministro dell'Ambiente, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti industriali, può attuare misure se entro sei mesi la regione competente non abbia provveduto. Si tratta di un intervento estraneo dello Stato ma necessario. c) Nella sentenza 459/89 la Corte sancisce che in caso di emergenza per l'intera collettività soccombono gli interessi locali e la questione diviene di piena competenza statale. Nel momento della delega alle Regioni lo Stato non si toglie la competenza a legiferare o a prendere provvedimenti su tali materie, ma affida tale competenza all'ente locale. Lo Stato è supervisore dell'attività delle Regioni. Nel caso in cui queste ultime non provvedano entro certi limiti di tempo si attua un potere surrogatorio da parte dello Stato, che si riappropria di quella competenza in materia che aveva delegata alle Regioni. Come valore primario la salute si interessa sia del singolo che della collettività. (v. sent. 258/94 e 307/90). E' stato individuato un diritto trasversale alla salubrità dell'ambiente ex art. 9 e 32 Cost., la cui evoluzione è stata molto travagliata dagli anni '60 in poi: Raccogliamo l'iter cronologico dell'istituto: Piano di Stoccolma in cui si pianifica la gestione delle risorse, in Italia considerata solo molto di recente. Relazione di Urbino legge Merli sulle acque ( primo atto normativo di natura però più or Continua »