Controllo utente in corso...

Università di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza. Tesi di Silvia Broi ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da fenilxxx

UNIVERSITA?GLI STUDI DI CAGLIARI UNIVERSIT DEGLI STUDI DI CAGLIARI Facolt?i Giurisprudenza IL DIRITTO DI CRONACA Relatore: Prof. Pietro Ciarlo Tesi di Laurea di: Silvia Broi Anno Accademico 1997-1998 Capitolo I Diritto di cronaca e rispetto della persona. 1. Il diritto di cronaca: il contenuto, l'inquadramento nell' art. 21 Cost. L'art. 21 della Costituzione sancisce, al primo comma, la libert?i manifestazione del pensiero: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, al secondo comma, attraverso il divieto di autorizzazioni e censure, garantisce l'utilizzo della stampa quale principale mezzo di diffusione del pensiero. L'affermazione dei “nuovi” mezzi di comunicazione di massa, l'avvento della tecnologia informatica e con essa la canalizzazione di flussi massicci di informazioni e la loro diffusione potenzialmente illimitata e in tempi rapidi, infine lo sviluppo dello stato sociale con la accresciuta richiesta di informazioni soprattutto da parte di soggetti preposti alla erogazione dei servizi pubblici, hanno evidenziato, gi?a qualche decennio, la limitatezza del contenuto della libert?arantita dall'art. 21 Cost. se intesa in senso strettamente letterale. La libert?i stampa non pu??sere considerata semplice sinonimo di libert?i manifestazione del pensiero, tanto che anche nel linguaggio comune si parla sempre pi?esso di “societ?dquo; o “ideologia dell'informazione”, espressione questa, che denota la forte tendenza alla riduzione di zone di silenzio a favore della circolazione non genericamente del proprio pensiero ma di notizie e informazioni, di relazioni, cio?su fatti, persone, avvenimenti reali. Tutto ci? indotto dottrina e giurisprudenza ad una ridefinizione della formula dell'art. 21 Cost.: cos?alla libert?i espressione e manifestazione del pensiero si ?assati a configurare una libert? “diritto di cronaca” per arrivare poi in epoca pi?cente a parlare di “libert?i informazione”. Il passaggio dalla pi?tica alla nuova formula non si riduce, tuttavia, ad una questione meramente terminologica ma ha invece implicazioni sostanziali; con la dizione “libert?i informazione” si allude a qualcosa di diverso, di nuovo, di aggiuntivo rispetto al concetto espresso da quella originaria, in passato inavvertito e oggi assurto in primo piano. Si allude cio?on solo alla generica espressione del pensiero ma anche alla diffusione di notizie. La stessa Corte Costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libert?i manifestazione del pensiero come “libert?i dare e divulgare notizie, opinioni, commenti” e il lato passivo, cio?ldquo;dal punto di vista dei destinatari della manifestazione”, come “interesse generale, anch'esso indirettamente protetto dall'art. 21 Cost., alla informazione”. La formula “libert?i informazione”, considerata dal lato attivo, Continua »

vedi tutti gli appunti di giurisprudenza »
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.263674020767 secondi