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Diritto romano preclassico: la republica nazionale romana: Riassunto del libro di Storia del diritto romano di A.Guarino (I sezione). (14 pg - formato word) ( formato doc)

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Diritto Romano Preclassico IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO: LA RESPUBLICA NAZIONALE ROMANA Verso la metà del sec.IV a.c., esauritasi la civiltà quiritaria, ebbe inizio il periodo della respublica romano-nazionale. Sgretolatosi l'esclusivismo patrizio, la qualifica di civis romanum fu l'espressione giuridica dell'inserimento del cittadino in un amalgama d'interessi sociali, economici e ideali, con un'unica organizzazione politica: la nazione. Ciò anche per portare avanti la nuova politica imperialistica. Res publica significò res populica, res populi, cosa di tutto il popolo, e fu libera perché sottratta alla tirannia dei reges. La plebe lottò oltre un secolo contro l'esclusivismo patrizio ed era riuscita a far riconoscere un nuovo principio, cioè che lo Stato, nei suoi oneri e vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il populus, senza pregiudizi di stirpe, e che tutti i membri del populus meritassero la qualifica di civis con conseguente capacità di partecipazione al governo dello stato. Con la determinazione di popolo s'intesero tutti i cittadini, anche i patrizi. Civis romanus della respublica fu ritenuto soltanto chi: apparteneva alla specie umana (no gli dei), era vivo (no i defunti), era libero, (no gli schiavi). Per essere considerato soggetto giuridico c'era bisogno di un altro requisito, quello dell'autonomia familiare, cioè indipendenza da ogni soggezione ad altrui potestas. Cittadini per nascita erano solo: i nati da matrimonium iustum, cioè da genitori romani; fuori da matrimonium da cittadino romano ed altro ignoto. Per naturalizzazione erano: i peregrini che avessero beneficiato di un'espressa donatio civitatis e i latini che avessero rinunciato alla propria cittadinanza. Per manomissione erano gli schiavi che erano stati affrancati dai loro padroni, con gli atti solenni della manumissio, vindicta o censu. Per la perdita o variazione dello stato bastava il venir meno di uno di questi requisiti. Il requisito dell'autonomia familiare era irrilevante sia per la qualificazione a civis romanum che all'ammissione alle funzioni di governo della respublica. Erano ammessi a partecipare alle funzioni di governo: I cives in piena capacità o optimo iure, che avevano accesso a tutte le funzioni. Ciò potevano votare alle assemblee e candidarsi alle cariche pubbliche. Ulteriori requisiti per questo scopo furono l'ingenuitàs, cioè essere nati come cittadini, la civitatis donatio ex lege, cioè la concessione, con lege, della capacità. Avevano limiti alle loro funzioni di governo: Cives di capacità limitata, ossia i libertini, cioè gli schiavi liberati (manumissi) in uno dei modi previsti dallo ius civile, privi di ius honorum e del connubium; le muliers La respublica ebbe anche una buon organizzazione finanziaria, che si basava sull'equilibrio tra le entrate e le uscite. Tra le maggiori spese c'erano la costruzione e il mantenimento degli opera publica, le esigenze militari, le sacra publicum ecc. all'elenco delle entrate mancò, come per lo stato Continua »

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