Fasi della procedura civile

Lezioni di procedura civile, fasi del procedimenti e approfondimenti monografici.(formato word 28 pagg.) (0 pagine formato doc)

Appunto di scocco
CAPO I - DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA CAPO I - DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA.
Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti. La domanda giudiziale viene proposta nella forma dell'atto di citazione, che è un atto scritto e doppiamente recettizio, nei confronti del giudice e della controparte (convenuto). E' un atto dal duplice contenuto e funzione: i) vocatio in ius ii) editio actionis. Tramite la vocatio in ius comprensiva dei requisiti di cui all'art.163/3 n.7, l'attore assolve all'onere in cui si sostanzia il principio del contraddittorio ovvero: l'invito a costituirsi e a comparire nell'udienza indicata (nel giorno fissato dall'attore) con l'avvertimento dei termini di decadenza ex 167. I requisiti sono a PENA DI NULLITA' ex 164/2 sanabile ex tunc tramite rinnovazione.
Nei termini per comparire (163-bis), al fine di non frustrare il diritto di difesa del convenuto, la legge stabilisce un numero minimo di giorni liberi che l'attore deve far intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione ed il giorno della prima udienza con il giudice istruttore. [dinanzi al giudice di pace sono ridotti alla metà - 30 gg. o 60 gg.]. Si tratta di un termine con funzione dilatoria. Il convenuto, costituendosi prima del termine minimo fissato dal c.1 può richiedere la fissazione della prima udienza con un congruo anticipo, sulla data fissata dall'attore al fine di accelerare i tempi del giudizio. L'atto di citazione produce effetti giuridici soltanto in quanto sia stato notificato da un ufficiale giudiziario, in tal modo sorge il c.d. rapporto processuale. Gli effetti del sorgere del processo sono: a) effetti processuali, b) effetti sostanziali. effetti processuali, riconducibili alla litispendenza, giurisdizione, competenza e perpetuatio jurisdictionis. effetti sostanziali che impediscono ogni effetto estintivo del diritto controverso ex 111 cpc, l'eventuale riconoscimento giudiziale del diritto è come se avvenisse al momento della proposizione della domanda: ciò significa il verificarsi di interruzione prescrizione (2943 cc), impedimento al verificarsi decadenze, obbligo per possessore di buona fede di restituire frutti percepiti dopo proposizione domanda (1148 cc), recupero del possesso per l'attore da parte del convenuto soccombente che l'abbia perso per fatto proprio (948 cc), effetti conservativi della trascrizione della domanda giudiziale rispetto al successivo acquisto del terzo (2652, 2653). Nel caso della NULLITA' della citazione, è la legge che opera una valutazione sulla indispensabilità del requisito mancante. L'atto di citazione si articola in due parti distinte per funzione: vocatio in ius (chiamata in giudizio): fine di instaurare il contraddittorio col convenuto mettendolo in condizione di potersi difendere; editio actionis (oggetto del giudizio): fine di precisare al convenuto ciò che si chiede (petitum e causa petendi) per consentirgli di difendersi nel merito, nonché quello di offrire al giudice gli elementi per