Nel vasto campo dei rapporti di diritto privato sono parti i soggetti di un negozio giuridico ; nel campo del diritto processuale sono parti coloro che hanno una pretesa da far valere in giudizio o coloro contro i quali la pretesa è rivolta 1. QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' DIFENSIVA 1. QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' DIFENSIVA 1.1. La nozione generale di difesa: evoluzione del diritto alla difesa e sua regolamentazione da parte dello Stato La storia e l'etnologia insegnano che è nella natura umana la cooperazione degli individui per la loro conservazione e per le necessità della vita esteriore ed è pertanto vero che i primi fenomeni sociali sorgono spontaneamente, visto che l'uomo vien fuori dalla propria individualità biologica e con i primi fenomeni sociali si presentano i primi aspetti del diritto. Tuttavia, in tempi ancora lontani da ogni speculazione del pensiero e da ogni valutazione trascendentale, il diritto appariva soltanto come attività meramente economica, rivolta alla realizzazione dell'utile individuale. Nonostante ciò, sempre nella difesa contro la sua violazione vi è stato qualcosa che è andato oltre la concezione materialistica nella quale si riassume l'interesse per il godimento della cosa litigiosa, perché ciascuno, nel proprio diritto, difende le condizioni della sua vita. In considerazione di ciò è stato efficacemente scritto che “la difesa contro la violazione del diritto è, pertanto, un elemento del concetto: se quest'elemento mancasse il diritto sarebbe la negazione di se stesso”. Anche prima del formarsi delle organizzazioni politiche, la difesa si manifesta come incontenibile reazione contro l'altrui pretesa sul bene conteso o contro l'altrui aggressione: il nucleo primitivo di tale manifestazione è quello familiare, del quale è sovrana la signoria assoluta del capo, nel quale si accentra tutta la capacità di acquistare e possedere. Nella cerchia familiare così configurata, non era, quindi, concepibile né l'autonomia di volere, né controversie di natura patrimoniale. Queste ultime potevano, invece, manifestarsi fra gruppi diversi: le offese arrecate al singolo erano offese arrecate al gruppo, che compiva la vendetta per quelle personali e reintegrava quelle patrimoniali con la forza o con la rappresaglia. Solo in tempi più avanzati - soprattutto in conseguenza del riconoscimento di una gerarchia di valori - si è affermata la preminenza di chi ha la capacità di giudicare quale dei due interessi in contrasto meriti tutela e di applicare ai fatti delittuosi di maggiore gravità sanzioni appropriate, le quali, se pecuniarie, venissero riscosse dall'offeso. In tal modo si ebbe così il primo sorgere della funzione giurisdizionale, che, prima con l'intento di pacificazione sociale, poi mirante alla tutela dei diritti soggettivi, doveva nel secolo in cui viviamo assumere un indirizzo pubblicistico per il sempre più prevalente interesse dello Stato all'attuazione del diritto. Con l'espandersi dei compiti sociali dello Continua »