LE FONTI COMUNITARIE: PROBLEMI GENERALI SULLA LORO COSTITUZIONALITA' LE FONTI COMUNITARIE: PROBLEMI GENERALI SULLA LORO COSTITUZIONALITA' L'Italia ha stipulato (dandovi esecuzione con legge ordinaria), nel 1951, il Trattato di Parigi, istitutivo della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, e, nel 1957, i Trattati di Roma, istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità dell'energia atomica (Euratom), con i quali si è obbligata ad attuare un'unione economica, insieme con gli altri Stati firmatari e con gli Stati europei che successivamente avrebbero aderito, ed a cooperare nella ricerca e nell'impiego pacifico dell'energia atomica: ciò in vista di una più stretta integrazione politica. Allo scopo di dare a tali organismi internazionali strumenti per superare resistenze nazionalistiche degli Stati membri, le relative istituzioni sono state dotate di poteri normativi, amministrativi e giurisdizionali direttamente efficaci negli ordinamenti interni, a prescindere da qualsivoglia recezione da parte delle autorità nazionali. Per quanto riguarda i poteri normativi, il Consiglio dei ministri delle Comunità europee (si ricorda che i principali organi delle tre Comunità sono stati in tempi diversi unificati, sicché l'apparato organizzatorio è unico, mentre la struttura normativa delle tre Comunità è tuttora differenziata), in via primaria, e la Commissione, in via secondaria, emanano regolamenti (che nel sistema CECA prendono il nome di “decisioni generali”); essi, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, entrano contemporaneamente in vigore negli Stati membri e creano nei loro ordinamenti norme giuridiche vincolanti tutti gli operatori interni e segnatamente gli organi giurisdizionali. Accanto ai regolamenti, che rappresentano la tipica espressione del potere normativo comunitario, i trattati di Roma prevedono le direttive (corrispondenti alle raccomandazioni generali della CECA), che, indirizzate agli Stati, li obbligano a perseguire i fini o a raggiungere i risultati da esse indicati (lasciandoli liberi in ordine ai mezzi). Riguardo a questo fenomeno, che incide profondamente sull'assetto delle fonti, si sono posti alcuni problemi. Il primo concerne la compatibilità stessa con la costituzione della creazione di fonti primarie da essa non previste, il secondo i rapporti, sul piano del diritto interno, tra tali fonti e quelle nazionali, il terzo gli eventuali controlli sulla costituzionalità delle norme prodotte dalle fonti comunitarie. Il problema della legittimità dell'attribuzione agli organi comunitari di poteri normativi primari, direttamente efficaci nell'ordinamento interno, è stato subito risolto (v. sent. 14/1964, ma soprattutto sent. 183/1973 della Corte cost.) attraverso il richiamo dell'art. 11 della Costituzione, che consente “limitazioni di sovranità” in vista di un ordinamento che assicuri al pace e la giustizia tra le nazioni. Partendo dall'idea che dette finalità son Continua »