Parte seconda/La costituzione: inquadramento storico 37 LEGGE 8/6/1990, n. 142 ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI (TESTO DELLA LEGGE) Gli enti locali del territorio nazionale italiano (ad eccezione della regione Sicilia) sono rimasti soggetti, fino alla emanazione della legge n. 142 del 1990, alla fondamentale legge comunale e provinciale il cui impianto è risalente al 1915.La legislazione sugli enti locali, rimasta immutata per oltre mezzo secolo, ha avuto, quindi, grazie alla legge 142 del 1990 una positiva accelerata ed il processo di riforma ha assegnato agli organi di governo i poteri di indirizzo e controllo, mentre all'apparato burocratico ha riservato l'attività' gestionale. Vediamo ora brevemente il percorso normativo che ha portato alla legge 142 del 1990 che ha radicalmente modificato l'ordinamento comunale e provinciale, ponendosi come generale disciplina di principio. La legge n. 281/1970 (art. 17), nell'intento di evitare che anche per le Regioni di diritto comune il trasferimento di funzioni da parte dello Stato avvenisse in modo frammentario e disorganico con ampi ritagli di competenza a favore dello Stato stesso, dispose che le attribuzioni statali fossero trasferite per settori organici di materie mediante trasferimento degli uffici periferici statali. Allo Stato fu, però, riservata la funzione di indirizzo e coordinamento. È opportuno ricordare che i decreti delegati del 1972, in realtà, non tennero conto dei criteri direttivi posti dal citato art. 17 modellandosi, invece, sul sistema seguito dalle norme di attuazione degli statuti speciali e, cioè, individuando le materie alla stregua del corrispondente Ministero. Solo con l'art. 3 del d.P.R. n. 616/1977 si realizzò la formale individuazione di ambiti precisi di potestà amministrativa regionale, secondo il criterio sistematico dei settori organici: 1) ordinamento ed organizzazione amministrativa; 2) sviluppo economico; 3) servizi sociali; 4) assetto ed utilizzazione del territorio. Nel detto sistema, pertanto, al Parlamento e al Governo sono attribuiti poteri di indirizzo, coordinamento e programmazione generale, mentre alle Regioni compete la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento nell'ambito del proprio territorio. È interessante notare che il criterio è stato ripreso, per i Comuni, dalla legge n. 142/1990) "Ordinamento delle autonomie locali" che, infatti, elenca, all'art.9, le funzioni dell'ente ripartendole nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Tale legge ridisegnando il sistema delle autonomie locali ha in parte completato il quadro anticipato nel 616 delle competenze legislative ed amministrative della Regione e chiarito gli ambiti di intervento, ben sottolineando (art. 3, n. 1) che l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato attraverso i Comuni e le Province; che la Regione (n. 4) determina gli obiettivi generali della programmazione economico-soci Continua »