Gli organi di rilievo costituzionale

Appunti di diritto costituzionale:descrizione degli organi di rilievo costituzionale ma che non sono da considerarsi costituzionali in senso stretto:semplicemente sono disciplinati nelle grandi linee della costituzione.(formato word 5 pg) (0 pagine formato doc)

Appunto di djdang
GLI ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE GLI ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE Essi sono: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO CONSIGLIO DI STATO CORTE DEI CONTI CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA Tali organi non possono essere considerati costituzionali non essendo dotati del carattere di sovranità, ma sono disciplinati nelle grandi linee dalla Costituzione, il primo, - il C.S.M.
- in quanto organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria e gli altri in quanto organi ausiliari di quelli costituzionali. IL C.S.M.
Il C.S.M., previsto già nella carta costituzionale ed attuato con una legge del 1958 ( modificata nel 1967 ed ulteriormente nel 1975- 81- 85 - 90 ) , è l'organo istituito per garantire l'autonomia e l' indipendenza dei giudici sia personalmente che come gruppo ( magistratura ) dalle altrimenti inevitabili influenze degli altri organi dello Stato e dei gruppi politici. Proprio per tale ragione la Costituzione ha previsto il C.S.M. come organo dotato della massima autonomia, pur non innalzandolo ad organo costituzionale; com'è noto la magistratura o la funzione giurisdizionale per sua natura manca di un vertice e perciò il C.S.M. non può considerarsi come il vertice della funzione giurisdizionale , ma solo un organo d'autonomia ed indipendenza della stessa, la quale è esercitata in modo paritario da tutti gli uffici giudiziari ( tra i quali pur sussistendo talvolta una posizione di preminenza di grado di giurisdizione, essa non si traduce mai in una preminenza gerarchica ) . L'art. 104 C. premettendo che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” stabilisce che “ il C.S.M. è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione” e, in merito alla elezione dei suoi membri che “ sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno 15 anni di servizio”. L'art. continua prevedendo che il consiglio elegga un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento, e che i membri del C.S.M. durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. L'art., si conclude stabilendo l'incompatibilità dell'ufficio di membro del C.S.M. con la carica di membro parlamentare, o di consigliere regionale nonché con l'iscrizione negli albi professionali. Gli articoli successivi - 105, 106, 107 - indicano le specifiche funzioni del C.S.M. : infatti spettano al C.S.M. le assunzioni, le assegnazioni , i trasferimenti, le promozioni, ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi di magistrati. Il C.S.M. , inoltre, decide sulla dispensa e sulla sospensione dal servizio o sul mutamento di sedi o funzioni dei giudici ( anche se va ricordato che il promuover l'azione disciplinare