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Tesi riguardante gli aspetti normativi essenziali e giurisprudenza costituzionale. Tesi di R. Appiotti. Facoltà di giurisprudenza. ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da fenilxxx

1 1.ASPETTI NORMATIVI ESSENZIALI E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ANTERIORE AL 1978 1.1 L'ART 75 DELLA COSTITUZIONE E L'ATTRIBUZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'. L'articolo 75/1°comma della Costituzione prevede che 500.000 elettori o 5 consigli regionali possano richiedere l'indizione di un referendum per l'abrogazione , totale o parziale , di una legge o di un atto avente valore di legge. L'articolo 75 pone inoltre le regole base al riguardo: 1) la partecipazione al referendum e le modalità della sua approvazione; 2) l'ammissibilità della consultazione popolare . Sotto il primo profilo, oltre ad attribuire l'iniziativa referendaria a un numero minimo determinato di elettori o di consigli regionali, il disposto costituzionale si limita a stabilire: A) che il diritto di partecipare al referendum spetta a tutti i cittadini con diritto elettorale attivo (Camera dei deputati); B) che la proposta soggetta referendum è approvata se partecipano alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se il quesito trova il consenso della maggioranza di coloro che hanno votato validamente (art.75, 3° e 4° co.) . Sotto il secondo profilo, l'articolo 75/2° co. esclude l'ammissibilità del referendum qualora abbia a oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. A questo proposito, si può ricordare che l'Assemblea costituente approvò, nella seduta del 16 ottobre del 1947, anche l'esclusione delle leggi elettorali, la quale cadde in sede di revisione finale del testo. E' interessante notare, incidentalmente, come il Costituente tenne conto, nel dettare i limiti all'esperibilità del referendum abrogativo, di quanto disposto dalla Costituzione di Weimar, in cui era previsto un istituto analogo a quello regolato dall'articolo 75. In quella Carta infatti la consultazione popolare sulla legge di bilancio e sulle leggi d'imposta era riservata all'iniziativa del Presidente del Reich. Sussiste una certa affinità tra l'istituto del referendum abrogativo vigente ora in Italia e il suo omologo previsto nella Costituzione di Weimar, almeno sotto l'aspetto funzionale. In quella Costituzione si volle attribuire al popolo uno strumento di democrazia diretta confacente al ruolo a esso assegnato nell'ambito dell'ordinamento democratico, essendo considerato da un lato organo primario di formazione della Costituzione, e dall'altro organo di suprema decisione politica (come si evince rispettivamente dalla lettura del preambolo e dall'articolo 1). Da una simile concezione della “posizione del popolo di fronte al potere” fu ispirato il nostro Costituente nell'elaborazione dell'istituto del referendum popolare, che fu oggetto di un animato dibattito nella sede della seconda sottocommissione, la quale si occupò del referendum in via preliminare: da un lato si collocavano i maggiori fautori dell'istituto referendario (soprattutto Mortati, che propose l'inserimento Continua »

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