LA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI: LE NOVITÀ SULL'AUTONOMIA E L'ORDINAMENTO LA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI: LE NOVITÀ SULL'AUTONOMIA E L'ORDINAMENTO Nota su talune disposizioni della Legge 3 agosto 1999, n. 265 A quasi dieci anni di distanza dall'emanazione delle norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ordinamento amministrativo delle autonomie locali è stato profondamente riveduto dal legislatore nazionale attraverso l'emanazione della Legge 3 agosto 1999, n. 265. Dopo gli interventi settoriali in materia di Enti locali (cfr. Leggi “Bassanini” e Decr. Lgs. n. 112/98), il Parlamento nazionale ha intrapreso una nuova e decisiva fase di rinnovamento per la P.A. ridefinendo l'assetto di alcuni istituti fondamentali, dallo status degli amministratori locali alla strutturazione di molteplici attribuzioni e competenze delle autonomie territoriali. Va, comunque, puntualizzato che le norme in esame non hanno modificato soltanto la L. n. 142/90, sulle autonomie locali, ma hanno rivisitato altresì molteplici disposizioni del più ampio corpus normativo in materia di enti territoriali. Il legislatore, tuttavia, ha (finalmente!) preso consapevolezza della necessità di adottare un testo unico in materia di autonomie, al fine di eliminare la miriade di leggi frastagliate e distribuite in settori normativi disomogenei e variegati, e, a tal proposito, ha delegato il Governo ad emanare, entro il mese di agosto del 2000, un “testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e delle loro forme associative” (art. 31). L'art. 28, comma 7, della l. 265, dichiarando testualmente che “le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione”, non consente certamente un'immediata cogenza (nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano), posto che la legge in questione non classifica i principi in essa contenuti quali “norme fondamentali di riforma economico-sociale”, ancorché una lettura complessiva del dato legislativo consentirebbe di ritenere tali talune disposizioni normative. (La necessità di una apposita legge per la Regione Siciliana trova fondamento nel fatto che le disposizioni adesso sostituite e/o modificate, contenute nelle Leggi nn. 816/85 e 142/90, già erano state oggetto di recepimento in Sicilia rispettivamente con Leggi regionali nn. 31/86 e 48/91. Ma il recepimento de quo ha natura “statica”, si limita cioè ad introdurre nel territorio regionale soltanto i disposti della legge statale espressamente richiamati: non si estende, invece (così come avviene nel recepimento di tipo “dinamico”), alle eventuali, successive modifiche che dovessero intervenire nella medesima legge statale richiamata. Nella fattispecie, quindi, le LL.R Continua »