Tema di diritto penale

La partecipazione di minima importanza nel concorso di persone nel reato, con particolare riguardo alla posizione dell'agente provocatore. (8 pagine, formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di cignomaniac
TEMA: ”LA PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA NEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA POSIZIONE DELL'AGENTE PROVOCATORE” TEMA: ”LA PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA NEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA POSIZIONE DELL'AGENTE PROVOCATORE”.
L'istituto del concorso di persone nel reato o, come si dice con espressione equivalente, la partecipazione criminosa, disciplina i casi in cui più persone concorrono nelloa realizzazione di un medesimo reato. Si tratta del cd. CONCORSO EVENTUALE, per distinguerlo da quello NECESSARIO, che ricorre quando è la stessa norma incriminatrice di parte speciale a richiedere, per l'esistenza del reato, una pluralità di soggetti agenti( si pensi ai reati di rissa, duello, corruzione). Così, mentre nel primo caso abbiamo una forma solo eventuale di realizzazione plurisoggettiva della fattispecie incriminatrice, nel secondo caso viene in rilievo un'autonoma categoria di reati: i reati plurisoggettivi.
Il più delle volte il concorso di persone costituisce una manifestazione illecita del più generale fenomeno associativo: in questi casi viene in rilievo l'associazione criminosa (societas sceleris), caratterizzata dal cd. pactum sceleris e dal fatto che le azioni dei concorrenti, dirette ad un unico fine ed integrantisi a vicenda, finiscono per perdere la loro individualità e per diventare parte di un tutto unitario, di un fatto unico e comune. Come tali, simili azioni appartengono non solo a chi le ha poste materialmente in essere, ma a ciascun concorrente: in ciò sta il fondamento politico-sostanziale della punibilità a titolo di concorso. Ma tale fondamento sussiste anche nelle forme più attenuate di concorso (non associative), in cui sussiste una coordinazione finalistica delle forze che partecipano alla realizzazione di un fatto di reato da parte di almeno uno dei concorrenti. Per spiegare il fondamento tecnico-formale della punibilità a a titolo di concorso sono state in passato elaborate diverse teorie: 1) La TEORIA DELL'EQUIVALENZA CAUSALE fonda il concorso sull'equivalenza causale delle condizioni poste in essere dai vari concorrenti. Ogni soggetto che realizza una condizione necessaria per la realizzazione dell'evento è come se lo realizzasse nella sua totalità e perciò deve essere chiamato a rispondere integralmente di quell'evento. Si tratta di una teoria connaturale agli ordinamenti a legalità sostanziale e riconducibile alla CONCEZIONE ESTENSIVA DELL'AUTORE, per la quale la punibilità dei concorrenti non ha bisogno di essere espressamente prevista, ma si ricava dalla stessa nozione materiale del reato. Si tratta, invece, di una tesi inconciliabile con gli ordinamenti incentrati sul principio di legalità formale ove i reati sono tipizzati nei loro elementi oggettivi e soggettivi ed improntati alla CONCEZIONE RESTRITTIVA DELL'AUTORE: il “chiunque” con cui di regola si apre ogni norma incriminatrice non si riferisce a chiunqu