UN ISTITUTO POCO CONOSCIUTO: IL TRUST UN ISTITUTO POCO CONOSCIUTO: IL TRUST La figura del Trust è un'importante novità nel panorama giuridico italiano, come d'altronde in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano (il cd. ceppo Romano-germanico). In Italia tale figura è stata ufficialmente introdotta dalla legge 364/89, in vigore dal 1° gennaio 1992. Tale norma altro non è che la ratifica "sic et simpliciter" della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al Trust siglata il 1° luglio 1985. Nei paesi di common law (Inghilterra prima fra tutti), il Trust, invece, è un istituto giuridico che viene applicato da oltre cinque secoli. Perché, dunque, una figura così importante ed utilizzata altrove ci ha impiegato tanto tempo prima di essere recepita ufficialmente nel nostro ordinamento? La risposta è semplice. I due grandi sistemi civili (common law e civil law) sono profondamente diversi fra loro e i presupposti per l'applicabilità o meno degli istituti tipici dell'uno all'interno dell'altro sono molto diversi. E' importante sottolineare che c'è una fondamentale differenza fra il Trust anglosassone e la "Stiftung" (fondazione) del Liechtenstein, anche se le finalità applicative sono molto simili. Il nostro civil law, ad esempio, considera il concetto di proprietà come un monolito assoluto ed inscalfibile, lo si può frazionare, almeno sulla carta, ma alla fine, magari dopo decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è assoluto. Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma un "proprietario", persona o società, è sempre individuato o individuabile. Potremmo definirlo come un cane legato ad uno di quei guinzagli che si accorciano e allungano a piacere, basta premere un pulsante e il cane, volente o nolente, torna vicino al suo padrone. Così non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario. Esistono invece: il bene (mobile, immobile o quant'altro), chi lo cede in gestione, chi lo gestisce, e chi ne trae i benefici. COME FUNZIONA Le figure di norma sono tre (ma possono essere anche di meno o di più, a seconda della giurisdizione che regola il trust). - La prima è il cd. settlor, o meglio, il disponente. Questa persona è quella che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto in Trust. - La seconda è un terzo, persona o società, cd. trustee (gestore) nominato dal settlor, il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistarne altri, può affittarli ecc., insomma può fare di tutto senza che il disponente possa interferire sulle sue decisioni. La caratteristica interessante è che il trustee non diventa proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. La titolarità, sulla carta, è sua, altrimenti non potrebbe disporne, ma questi non rien Continua »