Appunti di istituzioni di diritto romano

Le fonti del diritto romano, Partizioni del diritto, Le situazioni giuridiche soggettive, I negozi giuridici (20 pagine formato doc)

Appunto di gnagna1979
Capitolo II Capitolo II LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti operanti in ciascun periodo storico rispecchiano in grosso modo i caratteri generali del diritto di tale periodo.
I MORES E LE LEGES REGIAE Durante i primi tre secolo della storia di Roma gran parte del diritto, soprattutto quello privato, era costituito da mores: regole non scritte desunte da costumi usualmente osservati. Gaio nelle sue Istituzioni indica i popoli civili come quelli qui legibus et moribus reguntur, quindi accanto alle leggi o in loro mancanza presuppone l'esistenza dei mores. Di mores ne parlano le fonti extragiuridiche, in particolare le opere retoriche e storiche. Le regole desunte dai mores sono più esattamente da considerare etico-giuridiche.
Non sono né scritte né incluse in elenchi riconosciuti: incerte nel loro contenuto e nella loro esistenza. Doveva venire rilevate da chi era il tramite tra gli uomini e gli dei : collegio dei pontefici o rex Venivano operanti in seguito alle pronunce del rex o dei pontefici. LE XII TAVOLE E LA LORO INTERPRETATIO Dopo la fine del regnum il diritto ricomincio a formarsi solo con i mores rivelati solo dai pontefici. Nel frattempo era emersa e si era ingigantita una contrapposizione tra patrizi e plebei (i pontefici erano patrizi): i plebei ritenevano che i mores rivelati fossero contrari ai loro interessi. A partire dal 462 ac ci fu una grande spinta dei plebei per ottenere un'insieme di leggi che eliminasse gli arbitrii dei pontefici. 450_ Una magistratura ordinaria di magistrati (decemviri) in un paio di anni redisse una serie organica di norme attinenti al diritto privato, a quello penale e ai relativi processi e in parte anche a quello costituzionale; scritto su 12 tavole. Non ci è pervenuto nulla di queste tavole perché si dice che siano andate bruciate nell'incendio della città dai galli di Brenno (390ac). E' il primo e unico codice che i Romani abbiano elaborato fino alla fine del III sec dc. Il modello di legge si presume che abbia un'origine greca, la leggenda narra di una missione recatasi ad Atene per studiarvi le leggi di Solone, le usanze e i costumi. Le XII tavolo regolarono solo alcune parti del diritto lasciando sussistere molti vuoti ricoperti ancora dai mores che i pontefici rivelavano e interpretavano. Non solo ma essi interpretavano anche le XII tavolo quando esse erano di difficile comprensione. CON LE XII TAVOLE INIZIA IL PROCESSO DI LAICIZZAZIONE DEL DIRITTO che continua con la sottrazione ai pontefici del segreto del calendario e delle forme processuali. L'interpretatio rimane nelle loro mani fino alla metà del III sec ac quando Tiberio Coruncanio, pontefice massimo ma plebeo, professò in pubblico togliendo ogni velo di segretezza. LEGES E PLEBISCITA Dopo le XII T. il diritto cominciò a derivare da una fonte caratteristica delle città-stato aregime repubblicano: Legge = testo prescrittivi proposto con rogatio all'assemblea popolare da un alto magistrato (console, censore, pretore) e approvato dalla stessa assemb