Il Governo, in Italia, è il titolare della funzione esecutiva. Il nostro sistema si caratteristica per una NON rigida separazione tra i poteri, ma fra una commistione e collaborazione fra le tre funzioni.
Oggi, la stragrande maggioranza delle norme giuridiche non ha più una derivazione esclusiva delle Camere. Oggi le norme giuridiche di rango primario sono contenute nei decreti legge e nei decreti legislativi.
La potestà legislativa rimane comunque in capo al Parlamento. Il Governo può agire solo se vi è stato un atto di delega da parte del Parlamento. Il Governo, in concorso al Parlamento (alla maggioranza parlamentare), è quell'organo che determina l'indirizzo politico del Paese.
Escluso dall'indirizzo politico è il terzo potere: la Magistratura.
Art. 71 Cost.: Iniziativa legislativa. Uno dei titolari dell'iniziativa legislativa è il Governo.
Art. 81 Cost.: esclusiva iniziativa legislativa del Governo in materia di legge di bilancio.
Ormai: Parlamento ruolo di ratifica e controllo sull'iniziativa (e produzione) legislativa del Governo.
LA STRUTTURA DEL GOVERNO
Art. 92 Cost.: il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri.
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