La compravendita: diritto romano

appunti sul contratto di compravendita, su come si volte la compravendita e le obbligazioni del venditore (4 pagine formato doc)

Appunto di martinapedersini

LA COMPRAVENDITA DIRITTO ROMANO

È la regina contractuum, cioè il contratto più importante, almeno per i medievali che lo hanno codificato.
È il contratto più diffuso (es: prendere un caffè al bar, biglietto della metro, etc.)
È un contratto consensuale=il consenso è condizione necessaria e SUFFICIENTE per il vincolo obbligatorio.
È un contratto bilaterale perfetto=nel momento in cui nasce il contratto nascono subito obbligazioni a carico di tutte e due le parti.
La compravendita è il contratto con il quale un soggetto si obbliga a trasferire ad un altro soggetto il …
La compravendita non è un contratto ad effetti reali perché per i romani tutti i contratti hanno solo effetti obbligatori.
La compravendita è il prototipo dei contratti di buona fede.

La compravendita nel Codice Civile, appunti


DIRITTO ROMANO: LE OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni del venditore:
1.    Possessionem tradere=trasferire il possesso.
2.    Purgàri dolo malo=il venditore non deve comportarsi dolosamente.
3.    Ob evictionem se obligare=garantire il compratore nei confronti delle edizioni.
Edizione=spossessamento di un bene subito da parte del compratore, da parte di un terzo che vanti di un titolo più forte.
L’obbligazione del compratore: pagare il prezzo.
Il prezzo dev’essere espresso in denaro contante.

Il prezzo può consistere in una cosa diversa dal denaro contante?
Un passo famoso dell’Odissea dice: Ulisse andò a comprare del vino, per le truppe in difficoltà, pagandolo con dei buoi.
I proculiani sostenevano però che il prezzo poteva essere pagato solo in denaro contante.
Se tutte e due le obbligazioni (del compratore e del venditore) consistono nel dover dare una cosa come si può distinguere chi è compratore e chi è venditore?
I sabiniani dicevano che decidevano loro chi rivestiva una posizione e chi un’altra.

Istituzioni di diritto romano: riassunto


CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DIRITTO ROMANO: COME SI SVOLGE

Le azioni nel diritto romano sono tipiche.

L’azione che nasce dal contratto di compravendita sono:
•    Actio empti in ius ex fide bonaspetta al compratore al quale non è stato consegnato l’oggetto.
•    Actio venditi in ius ex fide bonaspetta al venditore che non ha ricevuto il pagamento per farsi pagare il prezzo dell’oggetto venduto al compratore.
Actio “in ius ex fide bona” significa che l’azione diventa civile. La sua caratteristica è la bona fede.
Il modo in cui si svolgeva la compravendita - Inizialmente col baratto. Ma, anche dopo l’introduzione della moneta, lo scambio (baratto) prevalse.
La compravendita per contanti si svolgeva nella forma della mancipatio (metodo della bilancia).
I limiti della compravendita per contanti: deve svolgersi in presentia di tutti (testimoni e le due parti) ed è riservata si soli cittadini romani.
Il pretore inventa la compravendita per consenso (oportere ex fide bona) al quale potevano parteciparvi anche gli stranieri.