Le operazioni di conferimento sono assimilate dal legislatore fiscale alle cessioni a titolo oneroso, così come prevede l’art.9 comma 5 del Tuir
Ai sensi del comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore nominale dei beni e dei crediti conferiti”.
In linea di principio, pertanto, i conferimenti in società generano , in capo al soggetto conferente, plusvalenze o minusvalenze patrimoniali calcolate come differenza tra il valore nominale dei beni conferiti ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.
La legge finanziaria del 2008 ha modificato la disciplina dei conferimenti d’azienda e di partecipazioni di controllo e di collegamento intervenendo profondamente sul disposto degli art 175 e 176 del Tuir.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dic 2007, l’art 175 del Tuir disciplina esclusivamente i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento, mentre i conferimenti aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo citato. Ai conferimenti d’azienda effettuati nell’esercizio di imprese commerciali si applica, invece, l’articolo 176 del Tuir.
L’art.175 del Tuir disciplina le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuate tra soggetti residenti, nell’esercizio di i imprese commerciali.
Il requisito della residenza in Italia è richiesto solo per i soggetti che pongono in essere l’operazione, a nulla rilevando la residenza della società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento.
L’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni è circoscritto alla sola ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una partecipazione di controllo (ai sensi dell’art.2359 comma 1 n°1 e n°2 c.c.), ovvero di collegamento (ai sensi dell’art. 2359, comma 3 cc) a nulla rilevano il periodo di detenzione della partecipazione stessa.
Il comma 1 dell’art. 175 precisa che “ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art 2359 cc, contenete disposizioni i materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferita rio”.
La plusvalenza realizzata dal soggetto conferente è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto di conferimento.
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