La tassazione delle attività finanziarie Di seguito vengono riportati tre approfondimenti relativi alla tassazione delle attività finanziarie. Il primo riproduce in maniera sintetica il regime agevolato di imposizione del risparmio previdenziale e assicurativo; il secondo riporta le novità in ambito Comunitario; infine, il terzo approfondimento presenta le principali linee guida della futura riforma fiscale con riferimento ai redditi da attività finanziarie. 1. Il risparmio previdenziale e assicurativo1 La tabella seguente riassume le modalità di tassazione del risparmio previdenziale, assicurativo e del TFR (trattamento di fine rapporto). Il nuovo regime fiscale, in vigore dal 2001, prevede tre grandi gruppi di contratti. a) Risparmio previdenziale. Rientrano i contributi volontari versati attraverso l'adesione a fondi pensione chiusi o aperti e a polizze previdenziali stipulate con compagnie assicurative. Caratteristica essenziale di tale tipologia di risparmio è che le prestazioni possono avvenire solo al raggiungimento dell'età pensionabile del regime obbligatorio. Inoltre, l'erogazione della prestazione sotto forma di capitale non può eccedere il 50% dell'importo maturato. Si distingue fra previdenza complementare ed individuale. Previdenza complementare: include i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (fondi pensione chiusi derivanti da contrattazione collettiva). Previdenza individuale: sono forme di previdenza attuate mediante fondi pensione aperti o contratti di assicurazione con finalità previdenziale. In questo caso la legge prevede che tali contratti abbiano durata non inferiore a 15 anni. b) Risparmio assicurativo. Si fa riferimento ai contratti assicurativi puri: polizze aventi finalità esclusivamente assicurativa del rischio morte o invalidità permanente (non inferiore al 5. Sono previste una serie di clausole mirate ad evitare pratiche elusive, quale il divieto di erogazione prestiti. c) Contratti finanziari. Sono contratti di assicurazione sulla vita con componente di risparmio (tipicamente quei contratti che prevedono l'erogazione alla scadenza del contratto stesso permanenza in vita o la possibilità di riscatto prima della scadenza). Il legislatore ha equiparato questo tipo di contratti a operazioni di carattere finanziario. Si tratta, quindi, di una forma di risparmio, distinta dall'assicurazione in senso stretto, che non gode di particolari agevolazioni fiscali. 1 Il contenuto di questa sezione riassume ed integra, con un esempio, il paragrafo 2.4, capitolo 4, del libro di testo. Tassazione del risparmio previdenziale, assicurativo e del TFR Previdenza complementare e individuale I contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo corrispondente al 12% del reddito complessivo e per un massimo di 5.164,57 euro. Per i lavoratori dipendenti la deduzione (entro i limiti suddetti) non può superare il doppio degli accantonamenti a TFR destinati a previdenza complementare e individuale. Continua »