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Novità sulla tassazione del reddito dell persone fisiche nella finanziaria del 2003 (5 pagine formato pdf)

VOTO: stellastellastella Appunto inviato da scorpion984

LA RIFORMA DELL'IRPEF NELLA FINANZIARIA 2003 L'articolo 2 della legge finanziaria per il 2003 (Legge 27 Dicembre 2002, n. 289) ha introdotto le seguenti modifiche alla struttura dell'IRPEF: 1. Sostituzione delle detrazioni per redditi da lavoro e pensione con una deduzione dal reddito complessivo. 2. Rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote. 3. Introduzione di nuove detrazioni. 4. Introduzione della clausola di salvaguardia. La nuova deduzione L'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) indica quali spese possano essere dedotte dal reddito complessivo (incrementato del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società e enti): contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per i lavoratori autonomi, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali entro i limiti indicati, erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica entro i limiti indicati, per rappresentare alcuni esempi. L'articolo 2 della legge finanziaria ha introdotto un'ulteriore deduzione (art.10-bis del TUIR). La deduzione applicabile è pari al prodotto tra D (deduzione teorica massima) e il coefficiente M. La deduzione teorica massima D è pari a: 4500 per i percettori di redditi da lavoro dipendente 3000 + 4000 per i percettori di pensioni e di assegni ad esse equiparate 1500 per i titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa minore Tali deduzioni non sono cumulabili tra loro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono più tipologie di reddito, il contribuente potrà fruire della deduzione più favorevole. Il coefficiente M è espresso dalla seguente formula: 1 26000 + D - ( RC + CI - OD ) M = 26000 0 se se se 26000 + D - ( RC + CI - OD ) 1 26000 26000 + D - ( RC + CI - OD ) (0,1) 26000 26000 + D - ( RC + CI - OD ) 0 26000 dove RC è il reddito complessivo, CI il credito d'imposta sui dividendi, OD gli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del TUIR. Si noti che se (RC+ CI OD) D, M = 1. In questo caso la deduzione applicabile è pari a quella massima teorica (D) e il contribuente non dovrà pagare alcuna imposta. Invece, se (RC+ CI OD) 26000+D, M = 0. In questo caso la deduzione applicabile è pari a zero. 26000 + D - (RC + CI - OD ) ed è pertanto decrescente all'aumentare del reddito. D 26000 Infine, se D (RC+ CI ON) 26000+D, la deduzione applicabile è pari a 1 Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente, la deduzione massima teorica è pari a 7500. Se il reddito complessivo di tale lavoratore dipendente (aumentato del credito d'imposta e sottratti gli oneri deducibili stabiliti dall'art. 10 del TUIR) è inferiore a 7500, la deduzione massima teorica è fruibile interamente e l'imposta dovuta è nulla. Se il reddito complessivo (aumentato del credito d'imposta e sottratti gli oneri deducibili stabiliti dall'art. 10 del TUIR) è superiore a 33500, tale lavoratore non fruisce di alcuna deduzione. Nei casi intermedi la deduzione fruibile è pari a (7500 ) 26000 + 7500 - (RC + CI - OD ) = 9663 .46 - 0.28846 (RC + CI Continua »

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