DIRITTO COSTITUZIONALE DIRITTO COSTITUZIONALE Parte prima SOCIETA', DIRITTO, STATO Capitolo primo - COMUNITA' E DIRITTO 1. I gruppi e gli interessi sociali ed il loro principio ordinatore. Fenomeno giuridico e fenomeno associativo. I caratteri distintivi del gruppo sociale possono riassumersi indicativamente in due punti: 1.nel fatto razionale (materiale o spirituale) generatore del vincolo associativo; 2.nell' organizzazione ( predisposta e/o spontanea) che assicura al gruppo stabilità nel tempo. (Questi due elementi imprimono ad ogni consociazione umana il carattere della giuridicità per cui il fenomeno giuridico è connaturato al fenomeno associativo per cui l' uno si esaurisce nell' altro; per regole istituzionali si intende un ordinamento dei valori di riferimento del gruppo.) b) Classificazione degli interessi in: 1.interessi individuali-egoistici; 2.interessi individuali-collettivi; 3.interesse generale - interessi diffusi. (Certi interessi e certe esigenze non possono, per loro natura, essere soddisfatti dall' individuo isolato bensì soltanto colletivamente, certi fini non possono essere raggiunti dai singoli bensì soltanto attraverso la cooperazione di più uomini.) PRINCIPIO DI CONFLIGGENZA-COMPOSIZIONE DEGLI INTERESSI PRINCIPIO ORDINATORE 2. Le teorie del fenomeno giuridico e la tesi della socialità del diritto. Teoria istituzionale del diritto di Romano: ogni ordinamento giuridico è un' istituzione, intesa come corpo sociale organizzato, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: tale teoria sottolinea il fatto che il fenomeno giuridico non si esaurisce nel fenomeno normativo, ovvero nel diritto formalizzato, ma in un certo senso da per scontato il fenomeno associativo che pur costituisce l' intima essenza dell' istituzione-organizzazione; b) Dottrina pura del diritto di Kelsen: il diritto è concepito come un ordinamento normativo del comportamento umano, un sistema di norme, ovvero una costruzione per gradi dell' ordinamento giuridico, basato su una norma ultima e suprema, su un presupposto logico-trascendentale; c) Concezione istituzionale del diritto di Mortati: "istituzione" come sinonimo di "costituzione";d) Il diritto si caratterizza come espressione della socialità degli individui nell' istituzione e nella costituzione di un gruppo sociale, per cui risulta impossibile isolare il fenomeno giuridico da altri fenomeni sociali che presuppongono l' esistenza stessa del gruppo sociale, e in primo luogo da quello prettamente associativo;e) Il diritto nelle sue due componenti, materiale e formale, può essere definito come un fatto razionale che consiste in una composizione, in una riduzione dei pluralismi di interessi differenti e/o conflittuali (componente materiale) nella creazione del gruppo sociale, la cui stabilità e continuità nel tempo è affidata a un sistema normativo (componente formale); (Secondo il Mortati per costituzione materiale si deve intendere quel nucleo essenziale di fini e di forze che regge ogni singo Continua »