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L'attivitą amministrativa, indipendentemente dal modo di estrinsecarsi (comportamenti giuridicamente rilevanti o no), č vincolata al rispetto di alcuni principi fondamentali, che sono posti, espressamente od implicitamente, dalla Costituzione (17 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastellastellastella Appunto inviato da redazione

Leazione 6 Leazione 6L'ATTIVITĮ AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI L'attivitą amministrativa, indipendentemente dal modo di estrinsecarsi (comportamenti giuridicamente rilevanti o no), č vincolata al rispetto di alcuni principi fondamentali, che sono posti, espressamente od implicitamente, dalla Costituzione. La locuzione ATTIVITĮ AMMINISTRATIVA fa riferimento a tutte le attivitą (di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) poste in essere da amministrazioni pubbliche predeterminate, al fine di rendere possibile alla struttura amministrativa preposta la cura concreta dell'interesse pubblico assegnatole. Tali attivitą si esprimono attraverso comportamenti, che possono essere produttivi di effetti giuridici (c.d. comportamenti giuridicamente rilevanti), oppure possono non esserlo (c.d. comportamenti non giuridicamente rilevanti; es. inviti).I comportamenti giuridicamente rilevanti assumono le sembianze di:1) ATTI GIURIDICI = comportamenti giuridici per i quali assume particolare rilievo l'aspetto "psichico", poiché si basano  su di un processo di conoscenza e rappresentazione della realtą (es. manifestazioni di volontą, valutazioni...). Si distinguono:    - atti giuridici di diritto privato = atti posti in essere secondo i principi e con le forme tipiche del diritto privato. La p.a. opera come un qualunque soggetto dell'ordinamento, e si muove su un piano di paritą rispetto ai destinatari dell'atto;    - atti giuridici di diritto pubblico = atti posti in essere nelle forme e secondo i principi del diritto pubblico. Ciņ che consente alla p.a. di muoversi su un piano di supremazia rispetto ai destinatari dell'atto: l'amministrazione opera come organo pubblico provvisto di potere d'imperio.2) MERE OPERAZIONI = comportamenti giuridici che si traducono in semplici attivitą "operative". In tale categoria, invero, trovano posto le attivitą di esecuzione degli atti amministrativi, le attivitą di adempimento dei doveri che incombono sulla p.a., le attivitą inerenti all'esercizio di pubblici servizi (es. insegnamento), nonché, infine, le attivitą di comunicazione (es. notificazioni).Dall'analisi di alcune disposizioni della Costituzione (in particolare, dell'art. 97, comma 1) risulta evidente che l'intera azione amministrativa č retta da PRINCIPI FONDAMENTALI: il principio di legalitą, il principio d'imparzialitą ed il principio di buon andamento. Il principio di legalitą, sebbene non espressamente posto dalla Carta costituzionale, č ritenuto principio generale dell'ordinamento che regola i rapporti tra legge ed attivitą amministrativa. Ed infatti, sinteticamente, esso esprime la necessitą che l'attivitą amministrativa sia raffrontabile con la normativa che ne ha dettato la disciplina. Tale affermazione, tuttavia, puņ avere un contenuto massimo (c.d. legalitą sostanziale) od un contenuto minimo (c.d. legalitą formale).1) Quando l'amministrazione opera come soggetto dotato di poteri autoritativi (cioč ricorrendo all'adozione di provv Continua »

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